201610.27
0

LA TUTELA DEL MINORE NELLE COPPIE OMOGENITORIALI E L’EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI ORDINE PUBBLICO.

tutela-minori

La tutela del minore intesa in senso ampio di garanzia di diritti, non può essere compressa da paletti culturali e vuoti normativi. In questo senso va intesa l’importante sentenza delle Corte di Cassazione n 19599 del 30 settembre 2016 dove si ammette la trascrizione nei registri dello stato civile italiano dell’atto di nascita di un figlio generato tra due donne.

Non vi è dubbio che con l’evolozione della società e dei costumi, anche il percorso dell’azione di tutela dei diritti del minore è uno continuo work in progress, ed in mancanza di una legislazione nazionale in merito,la tutela deve essere affidata necessariamente alle decisioni dei giudici nazionali, tenendo conto però di un principio fondamentale che quando si parla di minori deve essere sempre tenuto in presente : il superiore interesse del minore stesso.

La vicenda trae orgine dalla richesta di due donne, una spagnola ed una italiana, che si erano sposate in Spagna, paese che riconsoce lo stato di madre ad entrambe, ed successivamente avevano deciso di mettere al mondo un figlio partirito dalla donna spagnola, la donna italiana aveva messo a disposizione l’ovulo per la fecondazione. In seguito però le donne si sono seprate ed il giudice spagnolo aveva affdiato ad entrambe l’affidamento condiviso della bambina.

La donna italiana rientrata in Italia ha quindi chiesto la trascrizione dell’atto di nascita della bambina in Italia, dove però l’ufficiale di stato civile si era rifiutato adduccendo ragioni di ordine pubblico, da momento che in Italia la genitorialità di coppie omesessuali non è regolata dalla legge, nonche la tecnica procreativa usata era proibita nel nostro ordinamento. La stessa quindi era ricorsa al Tribunale il quale aveva conformato la decisione amministrativa.

La questione è andata a finire alla Corte di Cassazione che ha censurato la decisone del giudice di merito. Vediamo perchè:

Che cosa si intende per ordine pubblico ? E’ un concetto astratto che non ha mai avuto un definizione unitaria, ma che ha subito diverse evoluzioni nel nostro ordinamento, negli anni 60 si faceva riferimento all’ordine pubblico come quel prinicipio a cui lo Stato non può e non deve rinunciare, ovvero erano contrarie all’ordine pubblico, tutte quelle norme di diritto straniero non conformi al diritto interno che per il giudice erano rappresentative di uno stabile assetto normativo . Successivamente venendosi ad affermare nel corso degli anni una visione meno interna e piu internazionele della società, si è fatta strada un’altro tipo di concezione di ordine pubblico che non aveva solo appunto un carattere meramente interno ma extranazionale, ovvero ordine pubblico inteso come complesso dei principi fondamentali caratterizzanti l’ordinamento interno in un determinato periodo storico, ma ispirati a esigenze di tutela di diritti fondamentali dell’uomo comuni a diversi ordinamenti . In sostanza l’ ordine pubblico tra le sua essenza da i prinicpi supremi e fodamentali della nostra Carta Costituzionale.

Pertanto per il solo fatto che una fattispiecie non sia regolata da una norma del diritto italiano , non può essere ritenuta contraria all’ ordine pubblico se non viola i prinicpi sopra esposti.

Seguendo questo principio la suprema Corte ha censurato come detto, il giudice di merito che aveva negato la trascirizone dell’ atto di nascita, in quano il cirterio per stabilire la contrairetà di un atto straniero all’orine pubblico internazionale, non può essere la differenza di leggi su di una determianta materia ma si deve verificare che l’atto straniero non contrasti con le esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo.

Pertanto la trascrizione dell’atto di nascita della piccola cosi come richesto ,dovrà essere concesso , benche i legislatore italano non regole la filiazione tra coppie omosessuali e ne vieti la tecnica procreativa, ma vediamo perchè :

Quella bambina nata in una famgilia omegenitoriale è comunque il frutto di in concepimneto di idea di filiazione , fatto da due persone, ella ha pur sempre due genitori benche appratenenti allo stesso sesso e il mancato riconscimento in Italia del rapporto di filiazione tra la bambina e la madre italiana, rapporto riconsociuto nella legislazione spagnola, determinerebbe un incertezza giuridica che influirebbe negativamente sulla definizione dell’identità personale del minore, senza il riconocsimento di quell’atto straniero infatti ,la bambina non potrebbe ottenere la cittadinza italiana e i conseguenti diritti ereditari, né circolare liberamente nel teriotiro italiano ed essere rapprsentata dal genitore con le istituzioni italiane e vedrebbe compresso il suo status di figlio.

Pertanto l’atto straniero da cui risuliti la nascita di una figlia da due madri ( per aver l’una parotrito e l’atra donato l’ovulo) non contrasta di per se con l’ordine pubblico per i solo fatto che la tecnica procreativa utilizzata non sia riconsciuta dall’ordinamento italiano che anzi vietà questo tipo di procreazione,perchè bisogna considerare il fatto che in questo caso la bambina come supra evidenziato fa parte di un progetto di genitorialità condiviso tra le due donne, e non si può parlare pertanto di matentià surrogata, senza dimenticare il già citato principio fondamtale di tutela dell’interesse del minore , il quale per i motivi suesposti non sarebbe tutelato laddove l’atto straniero non fosse riconsciuto in Italia.

Come già sostenuto in testa al presente al articolo quindi l’azione di tutela dell’interesse del minore è un costante work in progress, in quanto deve necessariamente tenere il passo alle evoluzioni della società , ed a volte i giudici devono in qualche modo ,ai fini della suscritta tutela ,sostituirsi al legislatore, come è successo anche con la sentezna della Corte Costituzionle dello scorso 5 ottobre , dove l’interesse del minore appunto è stato messo stretta relazione con l’art 337 ter cc dove nella parte in cui dispone che il minore ha diritto di mantenre rapporti signirficativi con gl iascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale ..viene data da i giudici un intrpretazione decismaente estensiva : secondo la Cortte infatti l’interruzione ingiustficata da parte di uno o di entrambi i genitori ,di un rapporto significativo instaurata dal minore con soggetti che non siano parenti è ricondocibile all’ipotesi di condotta pregiudizievole per il minore ex art 333 cc, nella specie l’ex patner omoaffettiva della genitrice biologica di due minori) . Quella tutela che quindi il legislatore ad oggi non è stato in grado di dare ,può essere concessa da i Giudici.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *