202609.07
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Chi paga i danni della colonna di scarico rotta in condominio?

Le spese di riparazione e il risarcimento del danno causato dalla rottura di una colonna di scarico gravano esclusivamente sui condòmini che utilizzano quella specifica colonna, non sull’intero condominio. Il criterio è la concreta utilità che ciascun condòmino trae dall’impianto, ai sensi dell’art. 1123, comma 3, cod. civ.

Il principio generale in materia condominiale è che le spese di manutenzione e riparazione delle parti comuni si ripartiscono tra tutti i condòmini in proporzione ai millesimi di proprietà. Ma questo principio conosce un’eccezione importante, sancita dall’art. 1123, comma 3, cod. civ.: quando un impianto o un’opera è destinato a servire solo una parte dell’edificio, le spese relative gravano esclusivamente sul gruppo di condòmini che ne trae utilità.

La norma risponde a un criterio di equità elementare: nessuno deve pagare per qualcosa di cui non beneficia. Se una colonna di scarico serve solo otto appartamenti su venti, i dodici che scaricano nell’altra colonna non hanno alcun interesse nella manutenzione della prima. Non la usano, non ne traggono vantaggio, non devono contribuirne alle spese.

Se l’assemblea dovesse deliberare di ripartire le spese tra tutti i condòmini — includendo anche chi non usa quella colonna — la delibera sarebbe impugnabileentro trenta giorni per violazione dell’art. 1123, comma 3, cod. civ. I condòmini erroneamente inclusi nel riparto avrebbero titolo per contestare la delibera e ottenere l’esclusione dalla ripartizione.

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