202609.07
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Morte della cagnolina per responsabilità del veterinario: va risarcito anche il danno non patrimoniale

LaCorte d’Appello di Firenze, sentenza 29 luglio 2026, n. 2634, si occupa dell’individuazione delle condizioni per ravvisare la responsabilità professionale del veterinario nella cura degli animali di affezione e, in particolare, nella ipotesi di morte degli stessi, soffermandosi, poi, sui conseguenti danni configurabili, anche di carattere non patrimoniale, per la sofferenza patita dai proprietari (ma pure dei conviventi abituali) e sui criteri di quantificazione dei medesimi.

Due signori convenivano in giudizio un veterinario, deducendo un grave inadempimento dello stesso nella cura di una cagnolina che gli era stata affidata, poi morta a seguito delle patologierimaste riscontrate, e, previo accertamento della sua responsabilità professionale, chiedevano che venisse dichiarata la risoluzione del contratto, con la conseguente condanna del professionista al correlato risarcimento del dannoanche di natura non patrimoniale.

Per primo la Corte ha esaminato un eccezione del convenuto secondo la quale dei due ricorrenti uno era carente di legittimazione attive , in quanto non era il proprietario della cagnolina , eccezione respinta i quanto è emerso in maniera chiara che anche chi non era formalmente proletario dela cagnolina nel corso degli anni l’aveva accudita, curata ed amata per tutta la vita, portandola al lavoro e trascorrendo il tempo libero con lei, in casa e a passeggio”.

Il giudice poi sul merito della domanda è stato appurato che vi sia stata una condotta negligente e superficiale del veterinario nell’individuazione della patologia in corso, pervenendo alla conclusione che, in effetti, le scelte terapeutiche del professionista fossero da ritenersi erronee, non tutelando l’animale dalle sofferenze, poi conducenti alla morte per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute.

Su queste basi ha quindi accertato una responsabilità professionale del veterinario .

Restava da determinare la quantificazione del dano oltre quello meramente patronale relativo alle spese veterinarie sostenute.

E’ stato riconosciuto inoltre anche un danno non patrimoniale, correlato alla “profonda sofferenza psichica” che gli originari attori avevano dovuto patire sia durante la somministrazione delle cure sbagliate della cagnolina da parte del professionista appellato che per effetto del successivo decesso della medesima.

Sulla base del valore affettivo dela relazione con l’animale d’affezione che l’essere umano instaura con esso ,la cui perdita indice direttamente attraverso un lesione dela sfera relazione affettiva che incide in maniera negativa sulla qualità della vita.

Il rapporto padrone-animale d’affezione costituisce occasione di completamento e sviluppo della personalitàindividuale, con conseguente risarcibilità del danno non patrimoniale conseguente alla perdita dell’animale in questione: risarcibilità che rimane, in ogni caso, subordinata alla prova concreta, da parte del danneggiato, del pregiudizio effettivamente subito e della sua gravità.

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