202601.09
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Si può registrare una telefonata privata senza il consenso dell’interlocutore?

La risposta a questa domanda è una risposta positiva, laddove la registrazioni serva a precostituirsi un prova in un giudizio , in questo caso infatti la registrazione all’insaputa dell’interlocutore non è lesiva del diritto alla riservatezza, seppure realizzata senza il consenso dell’interessato, perché necessaria ai fini dello svolgimento delle indagini difensive o comunque per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria.

In una recente ordinanza la Cassazione ha ribadito questo concetto (ordinanza n. 5844 del 5 marzo 2025) La Corte ha richiamato le norma di cui all’art 51 cp secondo cui non è illecita la violazione del diritto alla riservatezza, cioè la condotta di registrazione d’una conversazione tra presenti in mancanza dell’altrui consenso, ove rispondente alle necessità conseguenti al legittimo esercizio del diritto di difesa in giudizio;

In sostanza con la registrazione della conversazione telefonica il soggetto esercita a pieno il suo diritto di difesa ex art 24 della Costituzione , il quale non può essere considerato e limitato alla pura e semplice sede processuale, estendendosi a tutte quelle attività dirette ad acquisire prove in essa utilizzabili, ancor prima che la controversia sia stata formalmente instaurata mediante citazione o ricorso; non a caso, nel codice di procedura penale, il diritto di difesa costituzionalmente garantito dall’art. 24 Cost. sussiste anche in capo a chi non abbia ancora assunto la qualità di parte in un procedimento.


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