Gli screenshot dei messaggi WhatsApp fanno piena prova se non disconosciuti

Corte d’Appello Firenze, Sez. IV, 25/06/2026, n. 2372 afferma la valenza di piena prova processuale degli screenshot dei messaggi WhatsApp che fanno piena prova se non oggetto di disconoscimento chiaro, circostanziato ed esplicito.
La sentenza in commento viene in rilievo poiché ribadisce che i messaggi inviati tramite WhatsApp, anche se prodotti per mezzo dei relativi screenshot, si qualificano come documenti informatici rientranti tra le riproduzioni informatiche previste dall’art. 2712 c.c. ed, alla stregua di tale norma, sono suscettibili di assumere piena efficacia di prova processuale dei dati e fatti giuridicamente rilevanti che essi rappresentano, senza che vi sia bisogno di altra prova in proposito, ove la parte contro la quale siano prodotti non contesti in modo chiaro, specifico e motivato la loro corrispondenza alla realtà dei dati e fatti medesimo.
Il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (c.d. regolamento eIDAS), all’art. 3, punto 35, definisce “documento elettronico” “qualsiasi contenuto conservato in forma elettronica, in particolare testo o registrazione sonora, visiva o audiovisiva”.
Lo stesso regolamento ne disciplina anche gli effetti giuridici prevedendo che ad un documento elettronico non sono negati gli effetti giuridici di qualsiasi altro tipo di documento prodotto in giudizio per il solo motivo della sua forma elettronica.
Laddove il documento elettronico sia privo del di firma elettronica e quindi un mero screen shot, di un documento semplice lo stesso farà fede fino a che non sarà disconosciuto dall’altra parte; il disconoscimento non deve essere un disconoscimento generico , ma circostanziato e motivato provando la relata dei fatti diversa da quella evidenziata dal documento elettronico .