202607.20
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Legittimo l’affidamento esclusivo al padre se le accuse di abusi sul figlio sono strumentali

È legittima la decisione della corte territoriale che ha disposto l’affido esclusivo al padre, ritenendo pregiudizievole sul figlio la condotta materna che, nella convinzione circa la sussistenza di abusi a danno del minore, ha portato a sottoporre il bambino a pressioni continue, interpretando come segnali patologici o sessuali normali comportamenti infantili e tentando di ottenere “prove” a sostegno delle proprie accuse, rivelatesi infondate. Questo è quanto stabilito dalla
Cassazione civile, ordinanza n. 23253/2026.

L a Corte di Appello di Firenze , avevano respinto i ricorso di una madre confermando la decisione dei Tribunale di Livorno che aveva statuito sull’affidamento e mantenimento del figlio minore, collocato prevalentemente presso il padre e visite protette da parte della madre con contributo di mantenimento a carico di quest’ultima e monitoraggio sul nucleo familiare da parte del Servizio sociale.

Le decisione della corte territoriale si basava sulla reiterata e convergente assenza di riscontri alle accuse di abusi sessuali mosse dalla madre nei confronti del padre (e in precedenza del nonno paterno), emersa sia in sede penale – con più procedimenti archiviati all’esito di indagini specifiche e consulenze tecniche – sia in sede civile.

ritenute metodologicamente corrette e scientificamente fondate, ed osserva il rilievo centrale dell’effetto pregiudizievole della condotta materna sul figlio, stante la persistente e rigida convinzione materna circa gli abusi, definita ossessiva e non suscettibile di revisione critica, che ha portato la S. a sottoporre il bambino a pressioni continue, interpretando come segnali patologici o sessuali normali comportamenti infantili e tentando di ottenere “prove” a sostegno delle proprie accuse. 

Sull’ affidamento invece le conclusione dela COrte si richiamano alla CTU ritenute metodologicamente corrette e scientificamente fondate, ed osserva il rilievo centrale dell’effetto pregiudizievole della condotta materna sul figlio, stante la persistente e rigida convinzione materna circa gli abusi, definita ossessiva e non suscettibile di revisione critica, che ha portato la S. a sottoporre il bambino a pressioni continue, interpretando come segnali patologici o sessuali normali comportamenti infantili e tentando di ottenere “prove” a sostegno delle proprie accuse. 

Secondo la Corte, tale atteggiamento espone il minore a un concreto rischio evolutivo, fino al pericolo di alienazione della figura paterna e di costruzione di un’identità fondata sull’idea di una vittimizzazione inesistente.

Di contro, il padre è stato ritenuto genitore adeguato, capace di garantire cura, stabilità ed equilibrio, e orientato a favorire la relazione del figlio con la madre. L’affidamento esclusivo al padre e la regolamentazione protetta degli incontri con la madre sono quindi giustificati come misure necessarie e proporzionate a tutela del superiore interesse del minore.

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