Part-time di due ore e studi abbandonati: la figlia ventiduenne perde l’assegno

Con la maggiore età, si presume l’idoneità al reddito del figlio, e l’obbligo di mantenimento a carico del genitore cessa. Esso può proseguire solo se il figlio, o chi agisce per lui, prova la persistenza dei presupposti del diritto. In base ai principi di autoresponsabilità e di vicinanza della prova, l’onere exart. 2697 c.c. grava sul richiedente, che può assolverlo anche tramite presunzioni. Questi deve dimostrare non solo la mancanza di indipendenza economica, ma anche di avere curato con il massimo impegno la propria preparazione professionale o tecnica e di essersi attivato con pari impegno nella ricerca di un lavoro. Non spetta quindi al genitore obbligato provare l’indipendenza effettiva e stabile del figlio. L’obbligo, inoltre, non può protrarsi oltre ragionevoli limiti di tempo, cioè oltre il completamento del percorso formativo, nel rispetto di capacità, inclinazioni e aspirazioni del figlio.
In sostena il destinatario dell’assegno laddove ha interesse che l’assegno permanga anche dopo il compimento del 18 anno di età dimostrare. che vi sia una persistenza dell’obbligo e non basta dedurre in modo genirco l’esistenza di una lavoro part time con retribuzione esigua. Ma deve dimostrare di essere impegnata in un percorso professionalizzante, formativo o di apprendistato utile ad acquisire competenze spendibili sul mercato del lavoro.
Pertanto se la paga esigua viene da un lavoro che però non ha un percorso professionalizzante , la stessa è sufficiente pr far venire meno l’obbligo dell’assegno se non vi sono provate attività costanti nella ricerca di una professione o di un lavoro piu remunerativo , il farsi andare bene il lavoro e contestualmente aver di fatto abbandonato gli studi, implica una stato di accettazione della situazione economica attuale, con conseguente perdita al diritto all’assegno, che, ricordo però, non può mai essere disposta unilateralmente dalla parte obbligata ma deve necessariamente essere accertata da un giudice.