Sottrazione internazionale di minori: no al rientro negli USA senza ascolto delle minori

In materia di sottrazione internazionale di minore, la Cassazione ha chiarito che l’opposizione al rientro espressa dal minore capace di discernimento, non può essere ignorata dal giudice ,sulla base del sol sospetto che il minore possa essere stato influenzato dal genitore: l giudice deve valutarne maturità, genuinità e motivazioni e, se decide comunque per il rientro, spiegare adeguatamente perché ciò sia conforme al suo superiore interesse.
Si tratta di minori figlie di una coppia con lui statunitense e lei italiana, che hanno sottoscritto un accordo post-matrimoniale (postnuptial agreement) che ribadiva la co-genitorialità, individuava la residenza familiare a Palo Alto e prevedeva periodi di vacanza in Europa, autorizzando il rinnovo dei passaporti.
Nel giugno 2025 la madre è venuta in Italia, a Udine, con le figlie, facendo intendere al padre che le avrebbe riportate negli Stati Uniti entro la fine dell’estate.
La madre poi i realtà ha manifestato l’intenzione di non rientrare negli Stati Uniti. Il padre ha azionato la procedura prevista dalla Convenzione dellAja per sottrazione internazionale di minori e ha presentato ricorso al Tribunale dei minorenni di Trieste per ottenere il rientro della minore negli Usa.
Con decreto del 30 aprile 2026 il Tribunale ha accolto il ricorso del padre ,nonostante ei rifiuto espresso dalla figlie di voler ritornare, ha ordinato il rientro immediato delle minori negli Stati Uniti, prevedendo un percorso preparatorio di accompagnamento.
La madre ha presentato ricorso in Cassazione contro la decisione del Tribunale .
La corte di Cassazione ha rilevato ella decine del Tribunale la violazione dell’art. 13, comma 2, della Convenzione dell’Aja del 1980 e delle norme sull’ascolto del minore, in relazione al rigetto dell’opposizione al rientro espressa dalle bambine durante l’audizione.
Secondo la Suprema Corte il Tribunale di Trieste aveva svalutato le dichiarazioni delle minori definendole irrilevanti o frutto di condizionamento materno legato alla conflittualità genitoriale.
Ed invece a fronte di un netto rifiuto il giudice ha i lover di ascoltare le minori ascolto che non deve assumere una sussidiaria funzione meramente cognitiva e deve accertare sei il riifuoto non sia invece espressione di aspirazioni e di un vero e proprio progetto di vita, non privo di risvolti esistenziali ed affettivi, sorretto da una fortissima volizione
Resta, tuttavia, ferma la possibilità di superare la volontà contingente del minore in nome del suo superiore interesse, ma solo con adeguata motivazione, all’esito di un esame approfondito e accurato di tutti gli aspetti rilevanti.