202512.03
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I messaggi whatsapp come mezzi di prova nei giudizi di separazione e divorzio: la recente giurisprudenza

Nei procedimenti di separazione e divorzio e in quel relativi al mantenimento dei figli per le coppie non sposate, come in ogni altro procedimento civile i fatti portati all’attenzione del giudice devono essere provati, al fine di potenze un provvedimento favorevole, e negli ultimi anni ha sempre preso più campo le cosiddette prove documentali di natura informatica come le conversazioni via chat sulle piattaforme social.

La giurisprudenza, inclusa quella di legittimità, ha delineato con precisione il loro valore probatorio, inquadrandole e regolamentandone l’ammissibilità e l’efficacia nel processo civile.

Le conversazioni telematiche sono state assimilate ala categoria delle riproduzioni informatiche ex art 2712 cc , tale norma stabilisce che le riproduzioni informatiche : formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne contesta la conformità ai fatti o alle cose medesime”.

Il disconoscimento però non può essere generico , nel senso che la parte contro cui sono prodotto non può per disconoscere limitarsi a dire che non sono vere, ma deve formulare una contestazione chiara, circostanziata ed esplicita, allegando elementi concreti che attestino la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta nel documento. In sostanza la parte che ne contesta il contenuto deve formulare una contestazione chiara, circostanziata ed esplicita, allegando elementi concreti che attestino la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta nel documento.

Si pone il problema relativamente a questo tipo di prova riguardo un eventuale violazione della normativa sula privacy se prodotte senza il consenso dell’interessato .

Tuttavia, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che il diritto alla difesa, costituzionalmente garantito dall’art. 24 della Costituzione, prevalga sul diritto alla riservatezza, a determinate condizioni. In particolare,l’art. 6, par. 1, lett. f) e l’art. 9, par. 2, lett. f) del GDPR consentono il trattamento di dati personali, anche sensibili, senza il consenso, purché siano usati esclusivamente per fare valere in giudizio un proprio diritto .

Entro tali limiti, le chat sono frequentemente utilizzate per dimostrare la violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale. Messaggi scambiati con terzi possono costituire prova di una relazione extraconiugale e, di conseguenza, fondare una domanda di addebito della separazione. Tuttavia, è onere della parte che agisce per l’addebito dimostrare non solo l’infedeltà, ma anche il nesso di causalità tra tale comportamento e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Se la crisi coniugale era preesistente e la relazione extraconiugale ne è una conseguenza e non la causa, la domanda di addebito può essere rigettata (Trib. Bari, 10 settembre 2021, n. 3223

In conclusione, la giurisprudenza di legittimità e di merito ha consolidato un orientamento che riconosce alle riproduzioni informatiche di chat un solido valore probatorio nei procedimenti di diritto di famiglia. Esse costituiscono un mezzo di prova documentale pienamente utilizzabile, la cui efficacia può essere neutralizzata solo da una contestazione specifica e circostanziata, e il cui utilizzo è legittimato dal diritto di difesa, che prevale, entro certi limiti, sul diritto alla riservatezza.

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