202510.16
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Conto cointestato e separazione: il Tribunale chiarisce i limiti di gestione e dispone la restituzione

Due coniugi, in regime di separazione dei beni, aprono un conto cointestato. Anni dopo, mentre è in corso un procedimento di separazione giudiziale, la moglie chiede la restituzione di importi prelevati dal coniuge dal conto stesso. L’attrice sostiene che la presunzione di contitolarità delle somme deve ritenersi superata dalla documentazione offerta per dimostrare che il conto era stato alimentato con somme di sua esclusiva pertinenza. Il convenuto contesta, in fatto e in diritto, l’avversa pretesa. Il Tribunale rileva che la domanda dell’attrice è ammissibile, non essendovi connessione con il giudizio di separazione pendente tra le parti. Nel merito, l’Organo giudicante afferma che la presunzione di parità di crediti e debiti vige unicamente nei rapporti tra la banca e i correntisti, mentre i rapporti interni tra gli stessi sono disciplinati dall’art. 1298/2 del c.c. Di conseguenza, ciascun cointestatario, anche in caso di facoltà di gestione disgiunta del conto, non può disporre, senza il consenso espresso o tacito dell’altro, delle somme eccedenti rispetto a quelle da lui depositate. In ragione di ciò, il Tribunale accoglie la domanda e condanna il convenuto a restituire le somme indebitamente prelevate. Lo stabilisce il Tribunale di Roma, sez. XVII, sentenza 27 settembre 2025, n. 13220.

Non è infrequente che una coppia spostata apra un conto corrente comune , in sede di separazione però possono nascere problemi sulla gestione.

Innanzitutto si rileva che la domanda giudiziale di eventuale restituzione delle somme contenute nel conto cointestato non è connessa con quella di separazione e divorzio e quindi dovrà essere presentata dalla parte in via autonoma in separato giudizio , pur essendo evidente che le vicende del conto comune possono influire sulle decisioni, specie in ordine al mantenimento, che si assumono in esso)

La giurisprudenza ha affermato che, nel conto corrente bancaria intestato a più persone i rapporti interni tra i correntisti sono regolati dal secondo comma dell’art 1298 cc ovvero il denaro contenuto si presume uguale per entrambi i correntisti , solo se non risulti diversamente.

Si tratta quindi di una presunzione non assoluta, se quindi la parte interessata che la maggioranza dei soldi contenuto ne conto deprovanga da una sua fonte di reddito , l’altra parte non potrà prelevarlo ed un envetulae prelevamento dovrà essere considerato illegittimo . Non è decisiva la prova relativa a chi abbia, in punto di fatto, effettuato il versamento sul conto, quanto piuttosto quella relativa a chi sia la “fonte” del reddito versato.

Nel caso di specie la parte quindi oltre a fornire la prova dei prelievi effettuati dal coniuge, aveva fornito la prova della provenienza dai propri redditi delle somme esistenti sul conto. La controparte aveva eccepito di aver versato su di esso, in due soluzioni, 35.000 euro, ma il Tribunale aveva ritenuto tale prova irrilevante, poiché gli assegni dimostrativi avevano una data anteriore rispetto all’apertura del conto stesso. In ragione della prova documentale in atti, il Tribunale attestava che il conto era stato alimentato (al 100%) dalla sola parte attrice.

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