Il recesso del consumatore è escluso se il bene è personalizzato

Il contratto di produzione e beni su misura si qualifica come appalto, e non compravendita, ma, in questo caso, il diritto di recesso, immotivato e senza corrispettivo previsto dalla disciplina a tutela del consumatore, è escluso quando oggetto della prestazione dell’appaltatore è un bene personalizzato alle esigenze del cliente
La lite oggetto della pronuncia in esame vede, da un lato, una società produttrice di infissi, e, dall’altro, il cliente, soggetto privato che ordinava un cospicuo numero di serramentidestinati ad un appartamento di sua proprietà, pagando altresì un acconto.
Il rapporto s’interrompeva per iniziativa per cliente medesimo, il quale agiva in giudizio per ottenere la restituzione dell’acconto, assumendo di aver concluso con la controparte un contratto di compravendita, e di avere esercitato il diritto di recessoriconosciuto dalla disciplina a tutela del consumatore. Trattasi di recesso senza corrispettivo e senza necessità di motivazione, attualmente previsto dal codice del consumo .
Per ricondurre il contratto stipulato tra le parti nell’ambito della compravendita o dell’appalto è necessario mettere a fuoco e delineare l’oggetto della prestazione del debitore. Nella compravendita, il venditore è tenuto a rendere una prestazione che consiste maggiormente in un dare, mentre, nell’appalto, la prestazione l’appaltatore consiste sia in un dare che in un facere.
Per discriminare tra compravendita o appalto, quindi, occorre accertare se l’attività lavorativa impiegata per la produzione della cosa sia prevalente rispetto alla fornitura del materiale, oppure, al contrario, se l’attività di adattamento della res alle specifiche esigenze della controparte risulti accessoria e strumentale alla fornitura.
In questo caso l’attività del debitore dedicata alla produzione degli infissi è prevalente rispetto alla fornitura e posa, e quindi l’adattamento dei beni alle specifiche esigenze del cliente non è meramente accessorio e strumentale alla fornitura, ma preponderante.
Ciò premesso, qualificato il rapporto tra le parti come appalto, la richiamata disciplina del codice del consumatore per i contratti di compravendita non è applicabile , pertanto se il committente vuole recedere dal contratto di fornitura il committente ha diritto ala copertura delle spese ed al mancato guadagno cosi come previsto della disciplina generale i tema d’appalto.