202610.16
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Coabitazione senza convivenza: il padre ha diritto all’assegno anche se il figlio vive da solo

Il Tribunale di Treviso affronta la questione della ripartizione degli oneri di mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, in un caso nel quale il figlio, pur abitando da solo in un immobile “a carico” del padre, non convive quotidianamente con quest’ultimo.

Con la decisione in commento, il Tribunale ha offerto un’interpretazione elastica del collegamento stabile richiesto dalla giurisprudenza con l’abitazione in cui il genitore vive e provvede alle esigenze quotidiane del figlio, spostando il baricentro dalla convivenza alla titolarità e al finanziamento dell’immobile: proprietà, residenza anagrafica, disponibilità, pagamento delle utenze.

Si tratta di elementi che descrivono un contributo economico in natura, non una coabitazione, e che vengono utilizzate dalla corte per delineare il concetto di “punto di riferimento relazionale” con riferimento all’immobile che il padre ha messo a disposizione del figlio, pur non coabitandovi.

In sostanza anche se il figlio si trasferisce in un immobile diverso da quello del genitore ai fini di comperare gli studi o compera Sun tirocinio lavorativo , se a questi manca l’indipendenza economica , i genitore che provvede al suo mantenimento mettendo a disposizione l’immobile/o pagandone l’affitto , e con il pagamento dell’utenze , ha diritto a percepire una assegno di mantenimento dall’altro anche se non vi è convivenza effettiva. Tribunale di Treviso, sentenza 31 luglio 2026, n. 1065.

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