202605.28
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Bagaglio smarrito, cosa deve fare il passeggero? La risposta della Cassazione

Si avvicina l’Estate ed i viaggi arei diventano sempre più frequenti . Quanti volte è purtroppo capitato che durante un trasferimento aereo di perdere il bagaglio e recuperarlo solo qualche giorno più tardi ?

Ecco ,secondo la Cassazione, cosa deve fare il passeggero in questo caso per ottenere un risarcimento sia per le spese vive che ha dovuto affrontare in seguito allo smarrimento del bagaglio sia per ulteriori danni morali .

Nel caos di specie il passeggero aveva richiesto il rimborso delle spese vivesostenute a causa della mancanza di bagaglio ed il risarcimento di un danno non patrimoniale. Il giudice di primo grado aveva respinto la domanda, reputando sussistente la decadenza di cui all’art. 31 della Convenzione di Montreal del 1999, non avendo inoltrato il reclamo entro 21 giorni dalla data in cui il bagaglio era stato messo a sua disposizione.

In appello invece l’eccezione di decadenza veniva superata in quanto il giudice riteneva che la segnalazione di irregolarità del bagaglio (c.d. P.I.R.) presentata in aeroporto in data 30.8.2018, ossia nel momento in cui aveva riscontrato la mancata riconsegna del proprio bagaglio, costituisse un adempimento sufficiente a rendere edotto il vettore del danno subito, ottemperando ai requisiti previsti dall’art. 31 par. 2-4 della Convezione di Montreal in tema di trasporto aereo.

La cosiddetta PIR è di una segnalazione dell’irregolarità verificatasi nella fase di riconsegna del bagaglio. Contiene di regola i dati del passeggero, del volo, dell’etichetta bagaglio, la descrizione del collo, il tipo di anomalia e i recapiti per la riconsegna.

Il punto su cui la Cassazione è chiamata ad esprimersi, pertanto, è se questa segnalazione sia equivalente al reclamo previsto dall’art. 31 della Convenzione di Montreal, come ritenuto dal giudice di merito, o se, come sostiene la Compagnia, sia da ritenere solo una denuncia preliminare di smarrimento/ritardo, utile a vincere la presunzione di regolare consegna prevista dall’art. 31, par. 1, mentre il vero reclamo risarcitorio sarebbe invece un atto successivo, da proporre dopo la riconsegna del bagaglio, quando il passeggero può quantificare o comunque verificare il danno.

La Cassazione civile, ordinanza n. 8864 del 07/04/2026, rigetta il ricorso della compagnia aerea. Il Collegio valorizza l’interpretazione dell’art. 31 della Convenzione di Montreal fornita dallaCorte di giustizia UE con sentenza 5 giugno 2025, C-292/24, secondo cui il termine di 21 giorni individua solo il limite finale entro cui il reclamo deve pervenire al vettore, ma non impedisce che esso sia presentato anche prima della riconsegna del bagaglio, dal momento in cui il passeggero abbia conoscenza del ritardo. In questa prospettiva, il reclamo serve essenzialmente a informare tempestivamente il vettore dell’esistenza del danno da ritardo, così da consentirgli di verificare i fatti e di approntare le proprie difese.

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