Casa familiare e autosufficienza economica della prole maggiorenne: la parola alla Cassazione

In tema di assegnazione della casa familiare ex art. 337‑sexies c.c., il diritto al godimento dell’immobile viene meno allorché la prole, pur maggiorenne, abbia raggiunto l’autosufficienza economica. Tale condizione può desumersi anche da un rapporto di lavoro o da una borsa di studio post-lauream che assicuri un reddito idoneo a soddisfare le essenziali esigenze di vita, non essendo necessario un impiego stabile a tempo indeterminato, né potendo l’obbligo di mantenimento protrarsi oltre ragionevoli limiti di tempo in funzione diversa da quella formativa ed educativa. Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. I, ordinanza 20 aprile 2026, n. 10301.
L’assegnazione della casa familiare risponde all’esigenza di conservare l'”habitat” domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, e pertanto è consentita unicamente con riguardo a quell’immobile che abbia costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza.
Tali esigenze di tutela dell’interesse della prole vengono meno allorquando i figli divenuti maggiorenni raggiungano l’autosufficienza economica iniziando ad espletare una attività lavorativa e a dimostrare il raggiungimento di una adeguata capacità.
A siffatto scopo non è richiesto un lavoro stabile a tempo indeterminato essendo sufficienti un reddito o il possesso di una entrata tale da garantire il soddisfacimento delle più essenziali esigenze di vita quotidiana.
È stato altresì chiarito che il figlio che abbia ampiamente superato la maggiore età e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, un’occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l’esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l’attuazione dell’obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l’obbligazione alimentare da azionarsi nell’ambito familiare, per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell’individuo bisognoso.