Genitorialità a distanza: la Cassazione supera il mito della prossimità fisica

In regime di affidamento condiviso, la Corte subordina la stanzialità del minore non già alla prossimità fisica permanente, ma alla qualità del progetto educativo e alla garanzia dei contatti periodici atti a scongiurare la recisione dei legami affettivi. In questo contesto, il trasferimento della madre in altra città per motivi di lavoro non costituisce ostacolo all’esercizio della genitorialità, ponendosi in linea con l’interesse dei minori. La decisione in esame consolida l’orientamento della Giurisprudenza di legittimità circa l’insindacabilità delle scelte residenziali del genitore collocatario attraverso una lettura evolutiva del principio di bigenitorialità, non ancorato ad una parità aritmetica dei tempi, ma alla qualità e la stabilità della relazione. Lo ribadisce con chiarezza la Cassazione civile, sez. I, sentenza 27 aprile 2026, n. 11378.
il caso di specie trae origine dalla vicenda processuale instauratasi a seguito della decisione di una madre, già individuata quale genitore collocatario prevalente, di trasferire la propria residenza, unitamente ai figli minori, da Napoli a Pordenone.
Il padre, opponendosi a tale iniziativa, adiva i giudici di legittimità deducendo che la distanza geografica avrebbe compromesso in modo significativo l’esercizio del proprio diritto di visitaincidendo negativamente sul rapporto con i figli.
Sia il giudice di primo grado che la Corte d’Appello rigettavano le doglianze calate dal ricorrente, ritenendo che il trasferimento non determinasse una lesione del diritto alla bigenitorialità, in quanto accompagnato da un assetto regolativo idoneo a preservare rapporti significativi tra padre e figli.
Investita della questione, la Corte di Cassazione ha confermato la decisione di merito, ribadendo un principio ormai consolidato: le scelte residenziali del genitore collocatario non sono sindacabili nel merito, salvo che risultino pregiudizievoli per l’interesse del minore.
L’esame compiuto dagli Ermellini ha evidenziato come la decisione della Corte territoriale poggiasse già su di un solido impianto argomentativo: il trasferimento al Nord, lungi dall’avere finalità ostruttive, va qualificato quale scelta funzionale al miglioramento delle condizioni di vita e lavorative della madre, con conseguente ottimizzazione dell’ambiente di crescita dei figli.
Ne consegue che la mera distanza geografica non integra, di per sé sola, una violazione del principio di bigenitorialità, purché il regime di frequentazione venga rimodulato in termini tali da garantire una relazione affettiva stabile, seppur non più quotidiana.
In buona sostanza, la pari partecipazione dei genitori alla vita del minore (e il diritto di quest’ultimo alla cogenitorialità) non si esaurisce in una meccanica ed aritmetica ripartizione dei tempi di permanenza, ma secondo un criterio funzionale, orientato a garantire un coinvolgimento effettivo di entrambi nel percorso di crescita del figlio, nell’ottica di una costruzione relazionale stabile e significativa.
La “chiave” per il superamento della distanza è invece da ricercarsi nella riorganizzazione dei tempi di permanenza genitore/figlio nei periodi più lunghi durante le vacanze, con alternanza di residenze temporanee o contributi alle spese di viaggio per il genitore lontano, una maggiore flessibilità negli orari e l’utilizzo di strumenti digitali per mantenere un contatto continuo in modo da non ridurre progressivamente la relazione affettiva.
In tale prospettiva, si pone il dubbio che il favor per la libertà di autodeterminazione del genitore collocatario possa, in concreto, incidere sull’effettività del principio di bigenitorialità, determinando un equilibrio non sempre pienamente paritario tra le figure genitoriali relegando il non collocatario ad un ruolo meno incisivo sul piano quotidiano.