Affidamento dei figli: stop alla preferenza materna anche per figli più piccoli .

La giurisprudenza mette la parola fine a una consuetudine che vedeva le madri quasi sempre favorite per la custodia dei figli. I giudici di piazza Cavour hanno accolto il ricorso di un padre che si era visto negare la possibilità di vivere metà del tempo con il proprio bambino. In precedenza, la Corte di appello aveva stabilito che la madre fosse il genitore prevalente solo perché i figli erano in età prescolare o poco più grandi. Questo ragionamento è stato definito un giudizio in astratto, privo di legami con la realtà vissuta dalla famiglia.
La legge impone che ogni decisione rispetti l’interesse superiore della prole (art. 337-ter cod. civ.). Non si può limitare il rapporto tra un padre e un figlio sulla base di vecchi stereotipi che vedono la donna come unica figura di riferimento per i bambini piccoli. Il giudice deve invece osservare come i genitori si relazionano quotidianamente con i minori e quali sono le loro reali capacità di cura.
Il punto di rottura rispetto al passato riguarda la valutazione della vita professionale del genitore. In questo caso specifico, il padre ha dimostrato che la sua giornata lavorativa termina alle 14,30. Questa disponibilità pomeridiana permette all’uomo di occuparsi in modo diretto e costante delle necessità del figlio, dai compiti alle attività ricreative. La presenza di una nonna paterna pronta a offrire supporto rappresenta un ulteriore elemento di forza che i giudici devono considerare. Quando un genitore garantisce una presenza effettiva, il tribunale non ha motivo di ridurre le ore di frequentazione. La realtà familiare vince sulla teoria. Un esempio pratico può chiarire la situazione: se un padre lavora su turni che terminano a metà giornata, ha la stessa idoneità di una madre casalinga o lavoratrice nel gestire la routine del figlio. La capacità di accudimento non è una questione di sesso, ma di tempo e dedizione che si offrono al minore.
Lo schema precostituito che prevede in ogni caso senza una valutazione del caso concreto che i figli ,sopratutto se piccoli trascorrono la maggior parte del tempo con la madre ed un tempo residuale con il padre è un pregiudizio culturale che va superato anche nella pratica .
Limitare la figura paterna a pochi fine settimana al mese danneggia il minore, poiché gli impedisce di costruire un legame solido e quotidiano con l’uomo. La legge punta a mantenere un rapporto equilibrato (art. 337-ter cod. civ.), che significa parità di doveri e di diritti. Il tempo deve essere diviso a metà quando le condizioni logistiche lo consentono, eliminando la figura del genitore di serie B che vede il figlio solo come un ospite temporaneo.
Per ottenere il riconoscimento del collocamento paritario, il genitore deve fornire però prove precise al magistrato. Non basta dichiarare l’affetto, serve dimostrare l’organizzazione della propria vita. I criteri che la legge e la giurisprudenza valutano per decidere la permanenza del figlio sono:
- la flessibilità degli orari lavorativi che permette di andare a prendere il bambino a scuola;
- la disponibilità di una rete di supporto familiare, come i nonni, che garantisca sicurezza;
- la vicinanza delle due abitazioni per non alterare le abitudini del minore;
- la capacità di gestire le necessità materiali e morali in totale autonomia.
L’interesse del minore rimane la bussola di ogni decisione. Tuttavia, questo interesse non si soddisfa con l’allontanamento del padre, ma con la sua piena integrazione nella vita del figlio. Le valutazioni dei giudici devono essere misurate sulla specifica realtà familiare e non su pregiudizi che il tempo ha ormai superato.