202610.13
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Danno da occupazione illegittima di immobile oggetto di comodato: oneri di allegazione e prova del proprietario

Quando un soggetto terzo eredita un immobile concesso in comodato dal de cuius ad una associazione , che cosa accade?

L’ erede ha agito nei confronti dell’Associazione formulando richiesta di restituzione del bene immobile per cessazione di comodato e risarcimento del danno da occupazione illegittima del bene dalla domanda fino all’effettiva restituzione del bene.

L’associazione deteneva l’immobile a seguito di contratto verbale di comodato gratuito ,sottoposto ad un termine implicito desumibile dall’uso specifico percui i bene era stato concesso in godimento alla Fondazione , in osotanza fino allo scioglimento della Fondazione.

Secondo un primo orientamento girusdizonale :ll carattere essenzialmente fiduciario del rapporto di comodato impone di considerare la morte del comodante come motivo di risoluzione del contratto.

Secondo una diversa impostazione, il contratto di comodato rimane pienamente vincolante per gli eredi del comodante, i quali potranno, in caso di comodato precario, recedere liberamente dal contratto in seguito al decesso dell’originario comodante, mentre, in caso di comodato sottoposto a termine, saranno tenuti al rispetto del termine originariamente concordato dalle parti, sicché avranno facoltà di esigere la restituzione anticipata del bene solo al verificarsi di una delle condizioni tipizzate dalla legge, ovverosia qualora abbiano urgente e imprevisto bisogno di utilizzare il bene art. 1809 c.c.), oppure il comodatario venga meno ad una delle sue obbligazioni (art. 1804 c.c.) o, infine, sopravvenga la morte dello stesso comodatario(art. 1811 c.c.).

Nel caso di specie si deve intendere che siamo in presenza di un comodato a tempo indeterminato , quindi il contratto avrà piena efficacia fino a quando i lproprietrario non ne richiederà la restituzione.

Sul risarcimento del danno : il proprietario danneggiato è tenuto ad assolvere ad un preciso onere di allegazione e prova del pregiudizio che rappresenta la conseguenza immediata e diretta della violazione del diritto di proprietà derivante dall’occupazione illegittima del bene.

Non può essere accolta una concezione della lesione del diritto di proprietà come danno c.d. in re ipsa, immediatamente coincidente con la compressione della facoltà di godimento del bene. Una siffatta interpretazione, difatti, finirebbe per introdurre nell’ordinamento giuridico un danno “irrefutabile” che non ammette prova contraria. 

Tale affermazione, se da un lato determina in capo al proprietario danneggiato il suddetto onere di allegazione e prova, dall’altro comporta che non è suscettibile di tutela risarcitoria il mero non uso del bene quale conseguenza dell’altrui occupazione senza titolo del bene. Ciò in quanto l’inerzia del titolare, pur rappresentando una forma astrattamente possibile di manifestazione del diritto di proprietà, non assurge al livello di pregiudizio al bene della vita legittimante il risarcimento.

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