L’imprudenza del danneggiato e la responsabilità del padrone del cane

Il tribunale di Milano, sentenza 05/02/2026, n. 993, si occupa di un danno causato da un animale domestico ad un altro animale e del danno non patrimoniale da perdita dell’animale d’affezione, puntualizzando, tuttavia, i caratteri di questo peculiare danno ed i casi in cui può essere riconosciuto ed i casi in cui, invece, non può esserlo.
Il fatto da cui trae origine la vicenda e la morte di una cgnolina in seguito ad un gioco finito mali con altri due cani tutti liberi , dove la incolla purtroppo ha avuto la peggio cadendo dalle scale.
La proprietaria della cagnolina rimasta uccisa ha agito per il risarcimento dei danni materiali e morali in seguito all’incidente.
La sentenza del Tribunale di Milano è interessante e si divide in due parti : la prima riguarda l’accertamento della responsabilità ; la seconda la quantificazione del danno .
Le regole per individuare la responsabilità sono piuttosto chiari si richiama ladisposizione di cui all’art 2052 cc che in fatti di repsissabilità da da danni provocati da animali fa riferimento ala norma precedente di cui alare 2051 ovvero dei doni provocati da cose in custodia.
In primo luogo, si deve individuare il custode dell’animale. La norma è piuttosto chiara: il proprietario, oppure chise ne serve per il tempo in cui lo ha in uso.
L’art. 2052 c.c. presume la responsabilità del custode: nel momento in cui l’animale a lui affidato determina una situazione di danno, egli è venuto meno al proprio obbligo di impedire l’evento, indipendentemente dalla diligenza dispiegata. Detto in altri termini, il fatto che il proprietario sia stato diligente non esclude la sua responsabilità, per danno cagionato dall’animale, se non è provato il fortuito.
In questo caso però tr all caso fortuito non può essere prevista l’ipotesi dell’imprevedibilità del comportamento dell’animale , in quanto l’imprevidelità nel caso del cane è una caratteristica ontologica propria dell’animale.
Tuttavia idonea a definire il caso fortuito deve necessariamente essere anche la contatto del proprietario dell’animale danneggiato che si va ad esporre al pericolo causato dall’animale.
Nel caso insieme i tribunale che evidenziato che esiste una stesso di causalità tra il comportamento dell’animale ed i dano causato, i cani dela convenuta infatti hanno iniziato a saltare addosso la cucciola che , iondoietreggiando ,non si era avveduta della presenza delle scale ed era ruzzolata giù.
Tuttavia. è merso che i cani stavano giocando in una contesto particolarmente pericoloso , in quel ospazio era evidente la presenza di un buco senza alcuna protezione era prevedibile che l’interazione tra la cucciola e due cani appena conosciuti, in un ambiente nuovo e con una situazione potenzialmente pericolosa, potesse generare rischi.
Per tali ragion quindi i lTribunale ha riconosciuto un concorso di colpa anche da parte del danneggiato riconoscendo quindi il risarcimento ridotto del 50%.
La seconda parte della sentenza, avvero quelle relativa al quantificazione del danno è sicuramente quella più interessante :
l’attrice chiedeva il risarcimento del danno morale conseguito “alla grande sofferenza e allo stress provocati dall’incidente” (quantificato nella misura di euro 3.700,00) sia per il ristoro del danno patrimoniale (quantificato in euro 6.381,57) per le spese sostenute per visite veterinarie, per l’intervento chirurgico, per farmaci e per l’acconto versato per la vacanza estiva.
Sul danno patrimoniale, il Tribunale denuncia una seria mancanza di prova, ritenendo provati esborsi per appena 1000 euro circa, risarcito nella misura del 50%.
Per quanto riguarda la quantificazione del danno non patrimoniale il tribunale tiene che i legame tra il proletario ed il suo cane sia un bene tutelatovdala Costituzione dall’art 2. in quanto espressione del diritto dell’individuo alla conservazione di una sfera di integrità affettiva e relazionale, e pertanto al fatto illecito generatore di una lesione grave per l’animale possa conseguire la risarcibilità del danno non patrimoniale in favore del proprietario, anche quando non concorrano gli estremi del reato”.
Si riconosce in altre parole che la recisione di un legame affettivo stabile e significativo può incidere sulla sfera esistenziale del proprietario in modo non riducibile a mero disagio o fastidio.
SI ammette quindi si ammette esplicitamente, almeno in linea di principio, che la perdita dell’animale possa integrare la lesione di un bene della vita costituzionalmente rilevante, anche in assenza di reato.
Tuttavia, precisa la sentenza meneghina, grava sul danneggiato l’onere della prova dell’intensità del legame affettivo con l’animale, della sofferenza morale, del turbamento psichico e della concretezza del pregiudizio subiti.
Viene escluso in sostanza ogni automatismo risarcitorio e si richiede al danneggiato di allegare e dimostrare, anche per presunzioni, l’intensità del legame, la serietà della sofferenza patita e la concreta incidenza del fatto sulla propria sfera relazionale.