Il danno causato da animali
Il proprietario di animali domestici, o colui che se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile per i danni, patrimoniali o non patrimoniali, da questi provocati a persone o cose. Si tratta di una responsabilità presunta per il proprietario, infatti, nel momento in cui l’animale a lui affidato determina una situazione di danno, egli è venuto meno all’obbligo di impedire l’evento. L’onere della prova incombe sul danneggiato che dovrà dimostrare il nesso causale tra la condotta dell’animale e il danno sofferto. Il proprietario, per potersi liberare dalla responsabilità presunta, può dimostrare che è intervenuto un evento – il c.d. caso fortuito – che ha inciso in maniera determinante sul nesso eziologico evento-danno. Non è possibile considerare il comportamento imprevedibile dell’animale come caso fortuito.
Il nostro ordinamento riconosce tre tipi di animali : quelli domestici , la causa selvatica e gli animali randagi .
Il danno cagionato da animali si estende a tutti i possibili danni, patrimoniali e non patrimoniali, causati, in via immediata e diretta, da un animale. Rientrano in questa categoria tanto i danni causati a cose o persone da animali domestici o da lavoro (cani, cavalli, bovini ecc.) quanto quelli causati dalla fauna selvatica; in questo secondo caso, si tratta, solitamente, o di danni alle colture, o di sinistri stradali causati da animali. Nell’uno e nell’altro caso si deve stabilire un nesso causale tra la condotta dell’animale e il danno sofferto dal danneggiato; cambia, però, in maniera molto profonda il criterio di imputazione della responsabilità. Quando l’animale è domestico, infatti, vale l’art. 2052 c.c., che delinea un’ipotesi di responsabilità oggettiva, agevolando notevolmente l’onere probatorio del danneggiato. Nell’altro caso, invece, la norma applicata è l’art. 2043 c.c., anche se parte della dottrina e della giurisprudenza di merito si sono dette favorevoli, anche in tali fattispecie, ad applicare il 2052.
Responsabilità penale
Un cenno anche alla responsabilità penale. La posizione di garanzia del custode, come sopra descritta, è confermata anche dalla giurisprudenza penale, come la sentenza della Cassazione sez. IV penale del 10/03/2025, n. 9620, secondo cui risponde del reato di cui all’art. 590 c.p. il padrone che non sorveglia adeguatamente il proprio animale all’interno di un’area cani e non prende adeguate precauzioni (guinzaglio e museruola) per evitare che crei danni ad altri cani. Posto che nel diritto penale non è ammessa la responsabilità oggettiva, la Cassazione, per argomentare sull’elemento soggettivo in capo al proprietario, ha richiamato l’Ordinanza del Ministero della Salute del 06/08/2024, che ha prorogato l’Ordinanza 06/08/2013, in vigore all’epoca del fatto. Obiettivo di tale disciplina di rango secondario, che integra le disposizioni di rango ordinario che impongono obblighi cautelari ai custodi di cani, è quello di «rafforzare il sistema di prevenzione del rischio di aggressione da parte di cani basato non solo sull’imposizione di divieti e obblighi per i proprietari e detentori di cani ma anche sulla formazione degli stessi per migliorare la loro capacità di gestione degli animali». Questa norma regolamentare stabilisce, in buona sostanza, che il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall’animale stesso. La norma stabilisce una serie di regole di condotta, la cui violazione determina una presunzione di colpa: chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo; ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane adottano le seguenti misure: a) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai Comuni; b) portare con se’ una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti; c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente; d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore; e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.