202603.02
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Illegittimo il rifiuto del comune di non registrare un contratto di residenza con partner straniero privo di permesso di soggiorno

La convivenza di fatto, disciplinata dalla Legge n. 76/2016 (Legge Cirinnà), riguarda due persone maggiorenni:unite stabilmente da legami affettivi di coppia; non vincolate da matrimonio o unione civile;
non legate da rapporti di parentela o affinità.

Quando uno dei conviventi è cittadino extracomunitario (anche ) senza premesso di soggiorno, la convivenza può essere formalizzata e attestata mediante un: “contratto di convivenza”, redatto in forma di scrittura privata autenticata da un avvocato o da un notaio.

Succede, spesso però che all’atto della registrazione al Comune del “patto di convivenza” molte coppie si vengano a trovare in una situazione di “stallo amministrativo”, in quanto diversi Uffici Anagrafe dei Comuni negano la registrazione della convivenza e richiedono, in modo errato, un previo regolare permesso di soggiorno da ottenere al fine dela registrazione.

Questa prassi è stata censurata da diversi Tribunali italiani, l’ufficiale di stato civile per registrare il contratto di convivenza è tenuto esclusivamente all’accertamento della effettiva convivenza che una volta accertata sarà il mezzo con ciò i l partner straniero potrà ottener il permesso di soggiorno .

L’ iscrizione anagrafica non è una concessione, ma un atto dovuto, una volta accertata la dimora abituale e negare la registrazione della convivenza significa impedire l’esercizio di un diritto fondamentale, con effetti a catena sul diritto di soggiorno.

Il diritto del partner straniero a soggiornare in Italia non nasce dal permesso, ma dalla “relazione familiare”.

La stabile convivenza dunque è il presupposto per ottener Neil permesso di soggiorno . Principio questo espresso anche dalla corte di Cassazione che nelle decisone del 24 aprile 2024 la numero 110033 ribadisce che. : ” il diritto alla coesione familiare prescinde dalla regolarità del soggiorno pregresso;
la relazione stabile può essere provata con ogni mezzo.”

La relazione deve essere attestata attraverso il “contratto di convivenza” autenticato da avvocato o notaio e negarne la registrazione significa creare un ostacolo grave e illegittimo a un diritto di derivazione europea.

Il permesso di soggiorno dovrà quindi essere richiesto una volta ottenuto alla registrazione del contratto di convivenza per motivi familiari ex Dlgs 30/2007.

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