202603.03
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Il cambio unilaterale di residenza del minore non implica l’inadeguatezza del genitore

Ove il genitore, in occasione della crisi della coppia, abbia attuato il trasferimento della residenza del minore deciso unilateralmente, senza concordarlo con l’altro genitore, ciò, come non implica, di per sé solo, in capo al genitore che lo ha posto in essere, un giudizio assoluto di inadeguatezza a svolgere il ruolo di affidatario o ad essere collocatario del minore, così, allo stesso modo, non impone un automatico rientro del minore nel luogo di originaria residenza. Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. I, ordinanza 24 febbraio 2026, n. 4110.


Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. La citata disposizione espressamente comprende, dunque, tra le decisioni che i genitori devono assumere congiuntamente, la scelta della residenza del minore. Si tratta, infatti, di una decisione che riveste, nella vita del minore, rilievo fondamentale. La decisione circa la residenza abituale del minore rientra tra quelle di “maggiore interesse”, ed è, come tale, soggetta alla regola del comune accordo, perché essa incide sul contesto di vita del minore e sulle relazioni che ad esso fanno capo. Il luogo di residenza del minore vale a definire il contesto relazionale che concorre a rendere possibile, o ad agevolare, lo svolgimento delle funzioni genitoriali, con i relativi compiti educativi e di cura. La regola dell’agire congiunto esprime una doverosità in funzione dell’altro, oltre che del progetto familiare, ed è rivelatrice di una dimensione prospettica della responsabilità genitoriale che caratterizza non solo i rapporti di coppia (pure nell’esperienza della convivenza di fatto), ma anche quelli tra genitori, una volta che la coppia è entrata in crisi.

Anche nella crisi o nella dissoluzione del rapporto di coppia, pertanto, entrambi i genitori devono tenere un comportamento rispettoso del principio di cogenitorialità: principio che impone il dovere di concordare le decisioni di maggiore interesse per il minore.

Si tratta. quindi di stabilire quale rilievo debba essere attribuito, nella decisione circa il collocamento del figlio minore e la sua residenza, alla condotta della madre che, in conseguenza della crisi in atto fra i genitori, abbia trasferito la residenza del figlio insieme alla sua senza il consenso del padre e senza la preventiva autorizzazione del tribunale.

Per sua stessa natura ed essenza ildiritto è sempre contemperamento di interessi, soprattutto quando la vicenda esibisce una tensione tra libertà individuale e responsabilità genitoriale condivisa. Nella ricerca di una soluzione di equilibrio risiede la ratio dello stesso principio di uguaglianza anche sostanziale, il quale non ammette che la tutela dell’interesse di un determinato soggetto possa comportare il sacrificio sistematico e incondizionato del contrapposto e meritevole interesse altrui.Di per sé, la scelta di un genitore di determinare una nuova residenza a livello personale, anche in assenza di un accordo con il partner, è atto normalmente legittimo, tenuto conto dei principi di libertà individuale e di libera circolazione (e dunque, con essi, anche di libera scelta della residenza) fissati in Costituzione. Non v’è spazio, in altri termini, per una lettura segregante, che obblighi il genitore, tanto più dopo che la convivenza con il partner sia cessata, alla conservazione della propria residenza in un luogo ben determinato, vicino alla residenza dell’altro genitore

Certamente il figlio minore ha il diritto, anche dopo che i suoi genitori hanno posto fine alla loro relazione di coppia, di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo familiare. Da questo diritto fondamentale non può, tuttavia, farsi derivare che il giudice possa porre un limite al diritto del genitore di trasferire altrove la propria residenza, o addirittura possa inibire detto mutamento, o sanzionarlo, stabilendo, a suo carico, nel caso di attuazione del progettato mutamento di residenza, preclusioni automatiche e invalicabili a rendersi affidatario o collocatario del figlio. Non è possibile, in altri termini, al fine di attuare il diritto del minore alla bigenitorialità, limitare l’insopprimibile libertà di ciascun genitore a fissare ove meglio ritenga la propria residenza.

La salvaguardia di un singolo diritto individuale non può mai andare a discapito di una lettura complessiva della Costituzione e di un afflato sistemico. Non essendo concepibile una visione monistica dell’esistenza, il giudice deve considerare anche i diritti dell’altro implicati nella vicenda, procedendo al relativo bilanciamento, affinché la decisione che è chiamato ad adottare non produca indiretti effetti collaterali contrastanti con il sistema.

Né la lontananza tra le abitazioni dei genitori può rappresentare, in sé e per sé considerata, fattore ostativo all’applicabilità dell’affidamento condiviso. Occorre però considerare, per quella necessità di una visione di sistema alla quale prima si accennava, che la libertà del genitore di trasferire altrove la propria residenza non è espressione di un diritto di autodeterminazione senza confini, ma va contemperato, in un ordinamento che ha una vocazione alla realizzazione della solidarietà e che non ammette diritti “tiranni”, con l’interesse del minore a conservare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori. In questo senso, la libertà del genitore, sebbene in sé non coercibile, può non essere priva di conseguenze ove, nel caso concreto, si riveli pregiudizievole per il minore

In terzo luogo, ove il genitore, in occasione della crisi della coppia, abbia attuato il trasferimento della residenza del minore deciso unilateralmente, senza concordarlo con l’altro genitore, ciò, come non implica, di per sé solo, in capo al genitore che lo ha posto in essere, un giudizio assoluto di inadeguatezza a svolgere il ruolo di affidatario o ad essere collocatario del minore, così, allo stesso modo, non impone un automatico rientro del minore nel luogo di originaria residenza. 

Per restituire alla bigenitorialità una dignità concreta, in conformità dello spirito stesso delle previsioni contenute anche in Carte di diritti internazionali, e affinché essa non sia relegata al rango di un ideale utopico, l’attuato cambio di residenza deve essere il frutto di una scelta razionale, occorrendo analizzare le ragioni che abbiano indotto il genitore a propendere per un cambio di residenza insieme al minore. Il giudice deve escludere intenti emulativi e condotte ostruzionistiche, non potendo, il cambio di residenza, risolversi in un espediente strumentale a estromettere l’altro genitore, ostacolando il rapporto con il figlio



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