202605.28
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Spintoni tra bimbi: chi risponde per la caduta dai gonfiabili?

Nel contratto di albergo, come in quello di ristorazione o di trasporto, il creditore della prestazione affida la propria persona alla controparte, e tanto basta per far sorgere a carico di quest’ultima l’obbligo di garantire l’incolumità dell’avventore, quale effetto naturale del contratto ex art. 1374 c.c. che stabilisce che gli effetti del contratto discendono: a) dalla volontà delle parti; b) dalla legge e c) dall’equità. Ciò posto, effetto derivante dalla legge e, quindi, onnipresente in ogni contratto, è l’obbligo di salvaguardare l’incolumità fisica della controparte, quando la prestazione dovuta sia teoricamente suscettibile di nuocerle. Tale obbligo discende dall’art. 32 Cost., norma direttamente applicabile anche nei rapporti tra privati, e sussiste necessariamente in tutti i contratti in cui una delle parti affidi la propria persona all’altra: e dunque non solo nei contratti di spedalità o di trasporto di persone, ma anche in quelle – come quello di specie – di albergo. E tale obbligo (in ipotesi di danno relativo a minori) non viene meno per la sola presenza dei genitori, ma, impone all’albergatore di adottare tutte quelle misure e condotte salvifiche, rispetto a quella effettivamente tenuta, rectius omessa nel caso de quo, al fine di evitare l’evento dannoso. (Esito accoglimento dell’appello e, in riforma della sentenza di primo grado, condanna al risarcimento del danno). È quanto stabilito dalla sentenza della Corte d’Appello di Campobasso n. 155 dell’8 aprile 2026.

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