Addebito della separazione: è sufficiente l’allontanamento dalla casa coniugale?
Il volontario allontanamento dal domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, ove attuato senza il consenso dell’altro, costituisce violazione del dovere matrimoniale di convivenza ed è conseguentemente di per sé sufficiente a giustificare l’addebito della separazione personale, in quanto porta all’impossibilità della convivenza, a meno che l’autore della condotta abbandonica non dimostri l’esistenza di una giusta causa e/o la preesistenza di una intollerabilità della convivenza. Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. I, ordinanza 30 marzo 2025, n. 83
Ai fine di ottenere una pronuncia di addebito di addebito di una separazione è necessario che i l richiedente provi che la condotta del coniuge sia stata tale da rendere intollerabile la convivenza , nel caso di abbandono del tetto coniugale in maniera improvvisa , si riscontra senza dubbio una condotta colpevole a meno che chi la mette in atti non provi che è stata una conseguenza di un comportamento precedente del coniuge, ovvero che al momento dell’abbonano del tetto coniugale vi fosse la presenza di situazioni di fatto di per sé incompatibili con la protrazione di quella convivenza, ossia tali da non rendere esigibile la pretesa di coabitare. In proposito è stato chiarito che non costituisce “giusta causa” il solo fatto che il destinatario della relativa domanda abbia confessato al consorte di nutrire un sentimento affettivo nei confronti di un’altra persona, essendo necessaria la prova che l’allontanamento sia stato determinato dal comportamento dell’altro coniuge anche in reazione alla confessione ricevuta.
Ne consegue che grava su chi si allontana l’onere di provare che l’allontanamento è avvenuto a causa del comportamento dell’altro coniuge che ha reso intollerabile convivenza.