Separazione consensuale: niente omologa se un coniuge revoca il consenso
In tema di separazione consensuale, le pattuizioni concordate dai coniugi per la separazione hanno natura di negozio bilaterale e sono destinate a essere trasfuse nell’accordo omologato: esse, infatti, acquistano efficacia all’esterno solo laddove siano poi omologate dall’autorità giudiziaria, la quale deve, in ogni caso, recepire e verificare la permanenza della volontà espressa dai coniugi in sede di ricorso. Lo stabilisce il Tribunale di Venezia, sez. II, sentenza 31 marzo 2025, n. 343.
La moglie aveva ricovato il propio consenso ala pattuizioni origniariamente fatte con il merito in sede di spedizione consensuale prima dell’omologa. All’udienza quindi il giudice preso atto del mancato consenso non ha potuto fare altro che non procedere con l’omologa ponendo in rilievo i riflessi della natura negoziale delle pattuizioni concordate dai coniugi per la separazione, nella prospettiva dell’omologazione dell’accordo di separazione, evidenziando la necessità che il consenso delle parti permanga intatto sino all’omologazione medesima.
Alla luce di un rifiuto di uno dei due coniugi il ricorso consensuale risulte essere improcedibile .
Affermata la natura negoziale degli accordi di separazione , la giurisprudenza ha del resto riconosciuto all’omologa una funzione non già sostitutiva o integrativa della volontà dei coniugi, bensì di condizione di efficacia del sottostante accordo.
Il tribunale ha posto in luce anche la differenza rispetto alla fattispecie del divorzio dove la la revoca del consenso da parte di uno dei coniugi non comporta l’improcedibilità della domanda, dovendo il tribunale provvedere ugualmente all’accertamento dei presupposti per la pronuncia richiesta, per poi procedere, in caso di esito positivo della verifica, all’esame delle condizioni concordate dai coniugi, valutandone la conformità a norme inderogabili ed agli interessi dei figli minori.
La sentenza di divorzio infatti a differenza di quella di preparazione che ha natura negoziale è una sentenza costitutiva nell’ambito del quale l’accordo sotteso alla relativa domanda riveste natura meramente ricognitiva, con riferimento alla sussistenza dei presupposti necessari per lo scioglimento del vincolo coniugale exart. 3,
L. n. 898/1970, mentre ha valore negoziale per quanto concerne la prole e i rapporti economici, consentendo al tribunale di intervenire su tali accordi nel caso in cui essi risultino contrari a norme inderogabili, con l’adozione di provvedimenti temporanei ed urgenti e la prosecuzione del giudizio nelle forme contenziose