Maltrattamenti in famiglia e sospensione responsabilità genitoriale
Per la Corte Costituzionale in presenza del reato di maltrattamenti in famiglia di cui all’art 572 secondo comma cp, la pena accessoria di cui all’art 34 secondo comma di decadenza della responsabilità genitoriale non può essere automatica, ma è il giudice che dovrà valutare se. corrisponde all’interesse del minore .
L’articolo 34, secondo comma, del codice penale prevede che, in caso di condanna per delitti commessi con abuso della responsabilità genitoriale, sia automaticamente applicata anche la pena accessoria della sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale, per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta.
La Corte ha ritenuto che tale automatica applicazione sia in contrasto con gli articoli 2, 3 e 30 della Costituzione. La giurisprudenza costituzionale, infatti, ha da tempo rilevato che nel sistema normativo, alla luce dei princìpi costituzionali e della stessa evoluzione della legislazione ordinaria, è centrale l’interesse del minore. Il rigido automatismo che impone di applicare la pena accessoria della sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale non consente al giudice una valutazione in concreto dell’interesse del minore a vedere recisa, sia pure temporaneamente, o mantenuta, nonostante l’irrogazione della pena principale, la relazione con il proprio genitore.