202508.01
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Sono validi gli accordi patrimoniali tra coniugi in vista della separazione

Secondo la Cassazione ( Cassazione civile, sez. I, ordinanza 21 luglio 2025, n. 20415). è valida la scrittura privata con la quale i coniugi prevedono in vista di un eventuale separazione che l’uno era obbligato al pagamento di una somma di denaro nei confronti dell’altro, che, a sua volta, rinunciava ad alcuni beni mobili.

Nel caso concreto la Sc ha confermato la decisone dei giudici di merito che avevano riconosciuto la validità di una scrittura con la quale il marito, dopo aver riconosciuto che la consorte aveva contribuito con il proprio stipendio al benessere della famiglia e al pagamento del mutuo contratto per la ristrutturazione dell’appartamento solo a lui intestato, e altresì che la somma depositata nel conto corrente della banca proveniva dall’eredità dei di lei genitori, dichiarava che, in caso di separazione, sarebbe divenuto debitore nei confronti della moglie della somma di € 146.400,00, mentre quest’ultima rinunciava, in suo favore, ad alcuni beni mobili, quali un’imbarcazione, l’arredo dell’appartamento, alcune somme di denaro depositate in conto corrente).

In sostanza la Corte ha riconosciuto al validità di questo tipo di accordi ex art 1322 cc quale espressione della loro autonomia negoziale diretta a realizzare interessi meritevoli di tutela che individuano nell’evento separazione un mera condizione sospensiva dell’accordo.

Nella specie, i coniugi, anni prima della separazione, avevano previsto tale evento come futuro e incerto, con la scrittura privata, così intendendo regolamentare i loro rapporti patrimoniali all’avverarsi della condizione sospensiva

La giurisprudenza negli anni ha quindi via via valorizzato l’autonomia negoziale privata dei coniugi, anche nella fase patologica della crisi, essendosi riconosciuta ai coniugi la possibilità di concordare le condizioni per la regolamentazione della crisi stessa.

Solo qualora il patto in vista della rottura familiare riguardi i rapporti personali e patrimoniali relativi a figlie o figli minori di età, la sua validità ed efficacia sarà sempre soggetta a un controllo di legittimità volto a verificare la sua rispondenza al miglior interesse della persona minore di età e, dunque, che i coniugi non abbiano assunto nessuna decisione che possa incidere negativamente sulla condizione personale e patrimoniale delle figlie o dei figli.

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