202006.01
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Condanna per sottrazione internazionali di minori: illegittima la sospensione automatica della responsabilità genitoriale



E’ illegittima l’automatica sospensione della responsabilità genitoriale quale pena accessoria del reato di sottrazioni internazionali . Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza 102/2020 del 6 maggio scorso. .

La Corte di Cassazione aveva sollevato la questione di illegittimità costituzionale dell’art 574 bis del codice penale nella parte in cui prevede la sanzione accessoria della sospensione della responsabilità genitoriale , la Corte di Cassazione riteneva   che tale disposizione violasse oltre che la Costituzione agli art 2,3, e 27, anche la Convenzione sui diritti del fanciullo di New York .

La norma italiana incriminata sarebbe quindi contraria ed incompatibile con il principio della preminenza degli interessi del minore in ogni decisione pubblica che lo riguarda  e per di più lesiva del principio di proporzionalità e personalità della pena.

In sostanza è inaccettabile il fatto di far perdere la responsabilità genitoriale per mezzo di un autonomismo legale, senza considerare il rapporto genitore figlio ,e se questo allontanamento automatica posso pregiudicare la salute psicofisica bel minore.

La Consulta ha accolto le tesi della Cassazione e pur riconoscendo la natura “odiosa” del reato in questione, ribadisce il principio del best interest of Child , fatto proprio nel nostro ordinamento dall’art 337 ter 1 comma cc.
Pertanto la separazione genitore figlio deve essere considerato solamente come un extrema ratio.

Quindi il Giudice che condanna l’imputato ai sensi dell’art 574 bis cp dovrà considerare detta pena accessoria una facoltà e non un obbligo motivandola laddove decidesse di applicarla in funzione  esclusivo del interesse del minore .

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