202105.24
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La condotta da Sindrome di alienazione genitoriale, non basta per disporre l’affidamento super esclusivo del minore.

Con l’ordinanza n 13217 /2021 la Corte di Cassazione si pronuncia ancora una volta sulla condotta da sindrome di alienazione genitoriale e del suo controverso fondamento scientifico.

Tale condotta ha in passato dato origine a diversi provvedimenti che in sostanza hanno allontanato il minore dal genitore ritenuto responsabile di demolire la figura dell’altro, essendo considerata di per se sufficiente a fornire prova di valutabilità in negativo per disporre l’affidamento esclusivo all’altro genitore.

La Corte con l’Ordinanza citata invece ha demoliti la sentenza della Corte di Appello di Venezia che sulle considerazione sopra citata, aveva in seguito ad un CTU relativa ad un condotta della madre di alienazione parentale nei confronti della padre, disposto l’affidamento Super esclusivo della minore al padre.

Secondo la Corte non basta un’astratta prognosi del CTU fondata su qualche episodio negativo anche grave per addivenire a una siffatta conclusione. Nè tantomeno le asprezze caratteriali possono essere sufficienti per desumere la PAS dal carattere della persona, attraverso un improbabile sillogismo.

Secondo la Corte infatti la conclusioni alla quale è arrivato il CTU sono in molti punti generiche e non chiare, riguardo la ritenuta carenza della capacità genitoriale della ricorrente, e non sono sufficienti da presupporre l’affidamene super esclusivo in capo al padre escludendo di fatto la madre.

Emerge infatti dalla stessa consulenza che la madre benché avesse tenuto dei comportamenti ostativi atti ad impedire le visite del padre alla figlia e che non avesse collaborato con i CTU, non avrebbe mai posto in atto condotte di trascuratezza nei confronti della figlia, al contrario si evidenziava un buon rapporto di accudimento della minore da parte della madre.

Era evidente dunque che l’ impostazione secondo la quale era stato individuato il padre come unico genitore in grado di dare equilibrio e serenità alla bambina non trovava alcun oggettivo riscontro nella realtà .

Quindi per potere emanare un provvedimento del genere occorre accertare, in relazione al superiore interesse del minore, che vi siano irrecuperabili carenze d’espressione della capacità genitoriale, in mancanza delle quali non si potrà disporre l’affidamento super esclusivo anche in presenza di evidenti condotte denigratorie nei confronti di un genitore.

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