201807.13
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Le sezioni unite della Cassazione si sono pronunciate sull’Assegno divorzile, che cosa cambierà?

Le  sezioni unite della  Corte  di Cassazione si sono sono pronunciate nell’attesa sentenza che riguarda l’assegno divorzile, ed in pratica hanno confermato l’indirizzo della Prima sezione , che tendeva a superare il criterio del tenore di vita avuto in costanza di matrimonio , tuttavia hanno  anche evidenziato un ulteriore criterio di riferimento per aa determinazione del assegno ..

Ricordiamo che l’ormai famosa sentenza Lamorgese aveva individuato nell’autosufficienza economica del richiedente l’assegno , il criterio per la determinazione dello stesso, negando in sostanza il diritto ad ottenere l’assegno divorzile al coniuge che aveva comunque un indipendenza economica. Applicando in questo modo in maniera estensiva il principio dell’assegno di mantenimento per i figli maggiorenni, nei confronti dei quali il diritto al mantenimento  decade non appena abbiano raggiunto l ‘indipendenza economica.

In merito le Sezioni Unite hanno ritenuto inapplicabile tale richiamo, sia per la peculiarità del rapporto filiale rispetto a quello coniugale, sia perché è, ovviamente, diverso l’onere dell’autonomia che grava sulle spalle di ogni figlio, rispetto a quello che si può riferire a un ex coniuge.

Le sezioni Unite  quindi se da un lato  hanno riconosciuto che i tenore di vita familiare è un  concetto esposto al’ rischi dell’astrattezza e non quindi utilizzabile determinare i diritto ad ottenere l’assegno, hanno rilevato che anche il criterio dell’autosufficienza economica ha anch’ esso un carattere troppo astratto ed è inoltre un   improbabile collegamento con l’effettività della vita matrimoniale, E’ necessario dunque un richiamo all’attualità considerando quindi il  contributo  che  il coniuge economicamente più debole ha  dato alla vita matrimoniale.

Attribuendo in questo senso all’assegno divorzile una funzione  equilibratrice-perequativa, dandone una rilevanza giuridica non  come conseguenza di un ‘improbabile ultrattività del rapporto matrimoniale che non esiste più, ma come conseguenza delle scelte  e dei ruoli sulle quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare.

Si dovrà in sostanza  accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre, come causa-effetto, alle scelte comuni ed ai ruoli all’interno della vita familiare, tenendo presente come «la funzione equilibratrice dell’assegno non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale ma, soltanto, al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex più debole, alla realizzazione della situazione comparativa attuale».

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