202003.05
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Quando nella separazione ad essere conteso è il cane



Quando un coppia si separa, le questioni da affrontare sono tantissime, tra queste non vi è dubbio che può rientravi anche l’ “affidamento” del animale d’affezione, il cane o gatto che sia.

 Vista l’enorme diffusione  all’interno della famiglie della presenza di cani o gatti , e essendo pertanto ovviamente un motivo di conflitto , sarebbe auspicabile che fosse approvata una proposta di legge che giace da anni in parlamento, con cui si vorrebbe introdurre  una disposizione normativa riguardo l’affidamento  degli animali  familiari in caso di separazione dei coniugi o della convivenza more uxorio.

Come spesso accade all’inerzia del legislatore, deve necessariamente provvedere la giurisprudenza, che deve decidere affrontando il caso concreto. 

Molto volte i Tribunali di rito hanno infatti , pur in assenza di una disciplina normativa, ritenuto ammissibile la domanda di affido dell’animale di affezione proposta in una situazione di disaccordo fra le parti.In senso contrario a questo orientamento però bisogna segnalare la sentenza del Tribunale di Milano 2 marzo 2011, dove invece è stato ritenuta inammissibile una domanda riguardo l’ affidamento dell’animale di affezione, sul semplice rilievo  della mancanza alla stato di una disposizione normativa sul punto .

Il Tribunale di Roma,  si è invece espresso in  senso opposto, ritenendo un dovere della giurisprudenza di rito dirimere i l conflitto attraverso la creazione di un principio giuridico, evidenziando che la questione quando viene posta,  deve essere risolta dal Giudice  applicando   per analogia, la disciplina riservata ai figli minori, ed in particolare rilevando che nell’assumere la decisone il Tribunale  ha necessariamente tenuto conto dell’interesse materiale spirituale affettivo dell’animale,  indipendentemente da chi aveva  effettivamente fatto la registrazione del microchip  Considerando quindi quella  che è stata la crescita dell’animale in costanza del rapporto , il suo concerto interesse si sarebbe attuato soltanto   attraversol’appicazione di un affidamento condiviso tra i padroni, con divisione al 50% delle spese per il suo mantenimento . Questa è la grande novità della decisone , perchè fino a quel momento , il Tribunali che si erano pronunciati sulla domanda avevano affidato l’animale ad uno dei coniugi. Non rileva nemmeno i fatto che la coppia in questione non fosse sposata.

A tale proposito  il Giudice  rileva, affermando quindi  la propria competenza,  che ormai vi è una chiara tendenza giurisprudenziale a considerare equiparata la famiglia di fatto a quella fondata sul matrimonio , ed inoltre  dal punto di vista del cane , che è l’unico che conta ai fini della tutela del suo interesse. , non ha assolutamente importanza che la parti siano sposate o meno ,
Il Giudice ha quindi rigettato la domande dell’attrice , titolare del microchip ,che chiedeva la restituzione del cane  e che il convenuto finita la relazione si era portato via e le aveva impedito di vedere , rigettando anche la domanda del convenuto che invece chiedeva l’assegnazione dell’animale, dispendendo l’affido condiviso: 6 mesi per ognuno , con facoltà della parte che nei sei mesi non lo avrà con se di vederlo e tenerlo due  giorni la settimana anche continuativi notte compresa. Condannando  però il convenuto, che aveva portato via il cane impendendo  all’attrice di vederlo, al pagamento delle spese processuali, perché  impedendole  di vederlo,  aveva privato sia lei che l’animale di un affetto fortemente percepito , tanto da costringerla ad un azione giudiziaria. Come si è evidenziato quindi , il  Giudice ha quindi fondato il proprio convincimento,  in mancanza di una espressa previsione normativa,  sulla ritenuta applicabilità analogica delle disposizioni sull’affidamento dei minori , a parere di chi scrive pur concordando con la decisone finale  del giudice, sarebbe stato più corretto richiamarsi anche ai riconoscimenti, operati a livello sopratutto ma non solo, internazionale, dei diritti degli animali in genere ed in special modo di quelli di affezione considerati a tutti gli affetti degli essere senzienti e non res, e pertanto meritevoli idi tutela.

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