Affitti in nero . Cosa succede con l’entrata in vigore della legge 80/2014
La Corte costituzionale con sentenza 50/2014 aveva sancito l’illegittimità costituzionale dell’art 3 comma 8 dlgs 23/2011, l’art prevedeva la possibilità da parte dell’inquilino di registrare il contratto di locazione in nero non registrato dal proprietario , tale registrazione permetteva così di “creare ” un nuovo contratto regolare a partire dalla data di registrazione di durata 4+ 4 e con il canone pari al triplo della rendita catastale dell’immobile e quindi molto più basso di quello concordato nel contratto in nero nella misura di circa del 70/80 %.. Restavano salve però le sanzioni a livello fiscale nei confronti del proprietario per la mancata registrazione del contratto
Pertanto alla luce della sentenza della Corte i contratti così formai sarebbero dovuti cadere insieme alla norma che li prevedeva.
E’ evidente che una decisione di tale portata ha causato non solo un vuoto legislativo notevole, ma anche veri disagi per gli inquilini che avevano registrato il contratto così come la norma dichiarata illegittima prevedeva, i quali si trovavano da un giorno all’altro con i rischio di subire uno sfratto per morosità. Il legislatore è dovuto correre ai ripari ed ha emanato una norma che di fatto ha annullato gli effetti della sentenza della Corte , lasciando in essere i contratti registrati ex art 3 comma 8 dlgs 23/2011 fino al 31 dicembre 2015 , fino a quella data quindi i proprietari non sono autorizzati i ad ottenere il pagamento del canone concordato pieno ed arretrato così come stabilito dal contratto originariamente in nero , ne tanto meno di ottenere uno sfratto per morosità. I contratti imposti forzatamente con la registrazione tardiva da parte degli inquilini conservano quindi efficacia provvisoria sino al31 dicembre 2015 ,nonostante la pronuncia della Corte che tuttavia rimane valida e la norma citata incostituzionale , tali effetti non posso quindi non potranno che essere transitori.
Risulta evidente che il legislatore abbia voluto dare un lasso di tempo ai proprietari ed ai conduttori di poter privatamente risolvere la controversia , riconoscendo in qualche modo la pericolosità sociale di una sentenza come questa che rischiava di lasciare senza casa perché la maggior parte dei conduttori non tutti infatti sarebbero stati capaci di pagare il canone pieno tutto insieme in una volta sola dietro richiesta legittima dei proprietari. Se socialmente parlando l’intento del legislatore è da lodare da un punto di vista più strettamente giuridico è venuto fuori un pasticcio ambiguo che rischia a sua volta di incorrere sotto l’incudine della incostituzionalità .
Cosa fare allora?
Il consiglio è quello comunque di trovare un accordo tra proprietari ed inquilini in modo da raggiungere un interesse condiviso e soddisfacente per entrambi , è opportuno quindi rivolgersi ad avvocati i quali potranno in questo caso sostituirsi al legislatore e risolvere con mezzi adeguati il problema .
Lo studio resta a disposizione di tutti coloro sia proletari che inquilini che sono interessati a questa normativa.
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