202402.05
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Adozione di minori da parte di coppia omogenitoriale femminile. Corte di Appello di Catanzaro, sez. I, ordinanza 28 novembre 2023, n. 2590.

Due donne italiane, sposate tra loro, ricorrono alla procreazione assistita tramite fecondazione eterologa e, valendosi del seme del medesimo donatore, mettono al mondo due bambini, per i quali il tribunale tedesco pronuncia adozione in favore della donna non coinvolta biologicamente nella nascita di essi.

La coppia trasferitasi in Italia, ha manifestato l’interesse a riconoscere l’adozione da parte dello stato italiano ; presentano pertanto istanza alla Corte d’Appello , chiedendo il riconoscimento dell’adozione piena pronunciata all’estero e la trascrizione del provvedimento sull’atto di nascita dei minori.

Non si tratta quindi nel caos disfece di un semplice riconoscimento dello status di figlio legittimo da parte di un genitore intenzionale, partner del genitore biologico, ma di un vero e proprio riconoscimento di uno status adottivo riconosciuto all’estero.

In ragione di ciò, la Corte di Cassazione ha ribadito che, in tema di efficacia nell’ordinamento interno di atti adottati all’estero, non contrasta con i principi di ordine pubblico internazionale il riconoscimento degli effetti del provvedimento giurisdizionale straniero di adozione di minore da parte di coppia omoaffettiva che attribuisca lo “status” genitoriale secondo il modello dell’adozione piena, non costituendo elemento ostativo il fatto che il nucleo familiare sia omogenitoriale, ove sia esclusa la preesistenza di un accordo di surrogazione di maternità a fondamento della filiazione.

Si rileva quindi il preminente interesse del minore di vivere ed essere educato in un ambiente domestico armonioso vale a integrare in modo specifico lo stesso concetto di ordine pubblico e secondo la quale sono ininfluenti meri pregiudizi relativi all’incidenza dell’orientamento sessuale della coppia sull’idoneità dell’individuo all’assunzione della responsabilità genitoriale.

Questa vicenda giudiziaria vicenda giudiziaria costituisca luminosa applicazione del principio di best interest of the child, che caratterizza e fonda la nostra legislazione in materia e apra la strada a ulteriori sviluppi e riconoscimenti della figura del genitore intenzionale e della pluralità di possibili modelli familiari.

Poste tali premesse, la Corte di merito osserva che dai provvedimenti del giudice tedesco emerge la piena rispondenza dell’adozione all’interesse dei minori, adeguatamente curati da entrambe le donne sin dalle rispettive nascite, avvenute nel 2016 e nel 2018 e, quindi, costitutive di una situazione ampiamente consolidata nel tempo. In particolare, il provvedimento di adozione aveva evidenziato l’importanza del rapporto genitore-figlio instauratosi tra le parti e il rapporto di fiducia e disponibilità a un mutuo sostegno

Questa vicenda giudiziaria costituisce un’ applicazione del principio di best interest of the child, che caratterizza e fonda la nostra legislazione in materia e apra la strada a ulteriori sviluppi e riconoscimenti della figura del genitore intenzionale e della pluralità di possibili modelli familiari.

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