202404.18
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Minori : I tempi di collocazione disposti dal giudice con sentenza non sono eterni: si al graduale pernottamento del minore con il padre.

In tema di bigenitorilalità, i provvedimenti giudiziali che, a conclusione del giudizio di revisione delle condizioni di affidamento statuiscono – in via esclusiva o aggiuntiva – sulle modalità di frequentazione e visita dei figli minori, sono ricorribili per cassazione ove impongano restrizioni suscettibili di ledere, nel loro protrarsi nel tempo, il diritto fondamentale alla vita familiare.

Infatti, i tempi di permanenza dei minori presso il genitore non convivente devono di regola comprendere tutti i momenti della vita quotidiana del minore, anche se in misura proporzionalmente ridotta rispetto ai tempi di convivenza con l’altro genitore, e in essi vanno compresi i pernottamenti – salvo che si evidenzi uno specifico e attuale pregiudizio per il minore – in modo da consentire al genitore non convivente con il figlio di svolgere pienamente le sue funzioni di cura, educazione, istruzione, assistenza materiale e morale, in conformità alle condizioni del provvedimento di affidamento. Lo stabilisce la Cass. civ., Sez. I, Sent., (data ud. 15/02/2024) 09/04/2024, n. 9442.

Il diritto di vista del genitore non collocatario non indica un diritto soggettivo autonomo rispetto a quello della relazione familiare, ma è una modalità di concreto esercizio dello stesso , in quanto fornisce al genitore uno spazio di tempo in cui egli può continuare a svolgere la funzione genitoriale, con le connesse responsabilità .

E’ importante sottolineare di come la pari partecipazione dei genitori alla vita del minore e il suo conseguente diritto alla bigenitorialità, non si attuano attraverso una meccanica suddivisione dei tempi di permanenza.

Pertanto il calendario di incontri tra il minore ed i genitori non lo si deve fare in maniera automatica, ma attraverso una valutazione ponderata del giudice di merito, che tenga conto dell’esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere ed alla crescita armoniosa e serena, .E se questo avviene attraverso quella che si definisce una collocazione prevalente , quella dovrà essere applicata dal Giudice. Tuttavia il genitore non collacatario non deve essere mai privato del tutto di momenti significativi della vita del minore(pasti comuni,Feste,pernottamenti) poiché la relazione familiare ne risulterebbe inevitabilmente compromessa.

Tale situazione però non deve permanere in eterno, in quanto lederebbe in maniera evidente il diritto del minore di avere un rapporto equilibrata con entrambi i genitori e pertanto è auspicabile che con il tempo si debba e si possa preveder una graduale aumento dei giorni del minore presso il genitore non collcatario , per garantire a pieno quanto disposto dall’art 337-ter cc sul diritto del minore a mantenere anche nella separazione un rapporto equilibrato con i genitori-

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