202401.17
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QUANDO UNA NUOVA CONVIVENZA FA MANIRE MENO IL DIRITTO ALL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO DELL’EX CONIUGE

Nella separazione la natura dell’assegno di mantenimento al coniuge economicamente più debole si fonda sul dovere di assistenza materiale proprio dei diritti nascenti dal matrimonio, il fine è quello che venga mantenuto lo stesso tenore di vita che il coniuge aveva in costanza di matrimonio, dal momento che non la separazione non viene meno il vincolo coniugale , e tutti i diritti doveri del matrimonio permangono ad accezione di quello della convivenza e si attenua molto quella della fedeltà. Se durante la separazione il coniuge destinatario dell’assegno, si crea un nuovo nucleo familiare , ciò comporta una rottura tra il persistente tenore di vita ed il nuovo assetto fattuale, che fa venir meno il diritto all’assegno.
In sostanza quindi al verificarsi di una nuova convivenza il diritto all’assegno viene meno; tuttavia perché questo accada e questa presunzione produca il suo effetto, occorre preventivamente accertare che si tratti di una relazione non solo affettiva, ma di un rapporto stabile e continuativo, ispirato al modello solidale che connota il matrimonio, che non necessariamente deve sfociare in una stabile coabitazione, purché sia rigorosamente provata la sussistenza di un nuovo progetto di vita dal quale discendono inevitabilmente reciproche contribuzioni economiche. Il relativo onere probatorio grava sulla parte che neghi il diritto all’assegno. Pertanto richiesta la revoca dell’assegno a causa dell’instaurazione di una convivenza more uxorio, il giudice deve procedere al relativo accertamento tenendo conto dell’eventuale coabitazione con un’altra persona e valutare, in ogni caso non atomisticamente ma nel complesso, l’insieme dei fatti noti acquisiti e gli eventuali argomenti di prova rilevanti per il giudizio inferenziale in ordine alla sussistenza di detta convivenza.
In altre parole, deve emergere un legame affettivo stabile e duraturo in virtù del quale i conviventi si siano spontaneamente e volontariamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale. Non basta quindi che l’ex coniuge abbia una relazione, ma bisogna accertare che la relazione ha determinate caratteristiche sopra descritte, questo perché il nostro ordinamento è un modello di relazione familiare monogamico: non è tollerata la concorrenza di due vincoli solidali fondati sullo stesso tipo di relazione. Ne consegue che il coniuge separato non può, al tempo stesso, beneficiare dell’assistenza materiale dell’altro coniuge e dell’assistenza materiale del nuovo convivente.

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