201610.21
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Che cosa si intende per abuso del diritto ?

in Varie

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L’istituto dell’abuso del diritto – in virtù del quale un soggetto che utilizza un proprio diritto, non può utilizzarlo pretestuosamente al solo fine di creare danno ad un altro – non è previsto dal nostro ordinamento in via generale.

Il legilsatore non ha mai pensato di scrivere una norma specifica sull’abuso del diritto ,perchè data la sua innata generalità ,essa avrebbe potuto portare ad un’accessiva arbitrarietà da parte del Giudice chiamato a pronunciarsi.

Tuttavia la dottrina negli ultimi anni ha individuato all’interno del codice civile alcune norme che tutelano in qualche modo la clausola generale sulla correttezza individuando molteplici comportamenti scorretti e tutele della parte leale. La mancata  correttezza del comportamento stà alla base dell’abuso del diritto-

Lu suddette norme sono si riferiscono : al diritto di proprieta, dove il legislatore vieta di fare atti al proprietario al solo fine di nuocere o recare molestia ad altri;

al campo delle obbligazioni in generale dove si impone sia al dbitore che al creditore un comportamento secondo le regole della correttezza , o ancora  nel campo  delle trattative precontrattuali dove si  impone  alle  parti di tenere un comportamento secondo buona fede, ed infine in sede di esecuzione del contratto si prevede che il contratto stesso  debba  essere appunto esguito secondo buona fede.

Il comune denominatore di queste previsioni normative è quello che impone alla parti di comportarsi secondo le regole della correttezza, il che significa che non possono abusare della propria posizione utilizzando in modo distorto e per fini illeciti dei diritti nascenti dalla legge o dal contratto.

Su questi prinicpi normativi la Corte di Cassazione è arrivata a dare una sorta di definizione guiridica del concetto di abuso di diritto con la sentenza datata 18 settembre 2009 n 20106 sostenendo la tesi che di abuso si può parlare quando viene esercitato un potere od una facoltà , attribuiti ad un soggetto dal contratto , con modalità non necessaria ed irrispettosa del dovere di correttezza e buona fede,con uno sproporzinato ed ingiustificato sacrificio della controparte ,ed al fine di conseguire risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per quali quei poteri o facoltà furono attrbuiti .

Le conseguenze giuridiche di una simile condotta possono portare al risarcimento del danno ex art 2043 cc , oppure alla dicharazione di inefficacia degli atti compiuti in violazione del divieto di abuso del diritto.

Il divieto di abuso del diritto, quindi, può dirsi ormai principio definitivamente entrato a far parte dell’ordinamento giuridico e i suoi elementi costitutivi, così come precisati da una recente sentenza della cass., sono 4:

la titolarità di un diritto soggettivo in capo ad un soggetto;

la possibilità che il concreto esercizio di quel diritto possa essere effettuato secondo una pluralità di modalità non rigidamente predeterminate;

la circostanza che tale esercizio concreto, anche se formalmente rispettoso della cornice attributiva di quel diritto, sia svolto secondo modalità censurabili rispetto ad un criterio di valutazione, giuridico od extragiuridico;

la circostanza che, a causa di una tale modalità di esercizio, si verifichi una sproporzione ingiustificata tra il beneficio del titolare del diritto ed il sacrifico cui è soggetta la controparte.

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