201604.29
0

Novità riguardo l’ assegno di mantenimento

mantenimento-figlio

La semplice dichiarazione dei redditti non è sufficiente per stabilire l’entità dell’assegno di mantenimento dei figli, infatti per stabilire la superiorità delle condizioni econimoche di una parte rispetto all’altra si dovranno considerare anche le uscite ovvero i debiti, benchè i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore siano equivalenti.  Il  genitore che attraverso una comparizione tra entrate ed uscite ha una situazione patrimoniale meno favorevole deve ricevere un assegno perequativo come mantenimento ordinario. Lo ha ricordato il Tribunale di Roma con sentenza dell’ 8 aprile scorso: il Giudice esaminando i redditti di ciascuno degli ex coniugi ha comparato entrambe le situazioni patrimoniali : l’ex marito a fronte di uno stipendio di circa 3000,00 Euro al mese aveva uscite per circa 1100 euro corrispondenti al mutuo per la sua nuova abitazione ed a un finanziamento rinegoziato in costanza di matrimonio, l’ex moglie guadagnava invece circa 2600 Euro mensili ,quindi poco meno del ex marito ma era gravata di un affitto di oltre 1600 Euro e da un prestito di circa 450 Euro mensili . La superiorità delle condizioni economiche del uomo quindi non è tanto data dal guadagno mensile che è quasi uguale,ma dalle spese (debiti) minori rispetto all’ex moglie. Per questo motivo il giudice nonsotante l’applicazione dell’affidamento condivso puro,  ovvero permanenza uguale dei minori presso i genitori, ha stabilito a carico del padre un assegno di Euro 500,00 a titolo eslcusivo di mantenimento ordianario, respingendo però la domanda della madre che chiedeva un assegno omincomprensivo e forfettario comprendente anche le spese straordinarie. Il Tribunale sottolinea di come un assegno forfettario in tal senso  sia oggettivamente contro il principio della bigenitorialità in quanto vi è il concreto rischio di esautorare il padre dalla possibilità di assumere scelte significative nell’educazione ,nella cura e nell’istruzione dei figli, la responsabilità genitoriale va esercitata anche oltre il raggiungimento della maggiore età, incidendo necessariamente nel perrcorso di vita che viene, attraverso gli impegni economici dei genitori, consentito di percorrere alla prole fino al raggiungimento dell’atunomia medesima.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *