202406.03
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Cattivi odori dovuti dal posizionamento dei bidoni per la raccolta dei rifiuti in uso al condominio . Il Condominio è responsabile ex art 2051 cc

Trattasi di un giudizio promosso da un condomino nei confronti del proprio Condominio di accertamento di immissioni moleste, rectiusrumori e cattivi odori, provenienti dai bidoni per i rifiuti in uso al Condominio, con conseguente condanna al risarcimento del danno, previa richiesta di allontanamento dei predetti bidoni a una distanza non inferiore a 5 metri dal fabbricato condominiale. 

Il Condominio costituitosi in giudizio chiedeva il rigetto della domanda o in subordine l’autorizzazione a chiamare in garanzia il terzo responsabile alla raccolta dei rifiuti; a supporto allegava che: 

a) con ordinanza il Comune aveva istituito la raccolta dei rifiuti con la modalità cd. “porta a porta” nella zona; b) successivamente aveva chiesto alla società incaricata della gestione del ciclo integrato dei rifiuti ed al Comune la creazione di un’isola ecologica o il collocamento dei cassonetti in questione in altro luogo, ma, purtroppo tali richieste non sortivano nessun effetto;c) comunque, e in ogni caso, i bidoni erano stati collocati nel luogo previsto dalle autorità competenti e che non sussistevano atti emulativi e immissioni intollerabili ai sensi dell’
art. 844 c.c.

La causa, previa autorizzazione di chiamata in causa da parte del Condominio del terzo tenuto alla pulizia dei bidoni per l’ente locale, e successiva emissione di ordinanza cautelare, con la quale veniva ordinato di trovare una diversa collocazione per i bidoni della raccolta differenziata, veniva istruita tramite prova testimoniale e CTU medica. 

Il tribunale ha accolto la domanda ai sensi del

2051 c.c. condannando il Condominio al risarcimento del danno alla salute di natura psichica subito dal condomino, con il terzo a corrispondere al Condominio la metà di quanto tenuto nei confronti di parte attrice, atteso che il danno è stato causato con il concorso di colpa dai due soggetti al terzo, riconoscendo un’obbligazione nei confronti del terzo solidale

Il condominio pertanto è staotritenuto responsabile peri fatto che er era il custode dei bidoni , e come è noto la responsabilità per cose in custodia che causano un danno, non implica che l’agente abbia agito con dolo e colpa , perché sia ritenuto repsosnabile.

 Ai fini della responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, ogni profilo comportamentale del custode resta infatti irrilevante. Responsabile del danno cagionato dalla cosa è sì colui che essenzialmente ha la cosa in custodia, ma il termine non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire la cosa, e, quindi, non rileva la violazione di detto obbligo. La nozione di “custodia” non descrive null’altro che la relazione tra un soggetto e la cosa che gli appartiene. Il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente se la cosa ha provocato danni a terzi

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