202401.15
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LA DISTANZA TRA LE ABITAZIONI DEI GENITORI NON OSTACOLA L’AFFIDO CONDIVISO .

In un procedimento per l’affidamento di figli nati fuori dal matrimonio, Il tribunale aveva disposto l’affidamento esclusivo della minore alla madre , in quanto il padre viveva per lavoro all’estero e non poteva rispettare il calendario di frequentazione.
La decisione era pervenuto dopo che il Tribinale aveva acquisito una relazione dei servizi sociali, in cui era emerso che non vi era alcun intento del padre di riavvicinarsi alla figlia, con conseguente delusione della ragazzina.
Contro la decisone del Tribunale prima e della Corte di Appello dopo che aveva confermato l’affidamento esclusivo alla madre della minore, il padre ricorre in Cassazione.
La Cassazione osserva che in tema di affidamento dei figli minori, la scelta dell’affidamento a uno solo dei genitori, da effettuarsi in base all’interesse prevalente morale e materiale della prole, deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di ambedue, ma pure dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull’affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli.
Costituisce principio consolidato che in tema di affidamento dei figli minori, la scelta dell’affidamento ad uno solo dei genitori, da effettuarsi in base all’ interesse prevalente morale e materiale della prole, deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull’affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli (ex multis Cass. n. 21425 del 06/07/2022 e Cass. n. 4056 del 09/02/2023) Le limitazioni all’esercizio della responsabilità genitoriale si pongono come deroghe alla regola generale della pariteticità dei compiti parentali e quindi devono essere giustificate da una ragione forte e specificamente individuata. Il figlio, salvi i casi nei quali sia accertato un suo interesse di segno contrario, di regola fa riferimento ad entrambe le figure genitoriali, investite congiuntamente nei suoi confronti della responsabilità.
Si ribadisce inoltre quanto già chiarito dalla Corte di Strasburgo che il diritto alla bigenitrilaità del minore laddove sia ostacolato dalla distanza delle abitazioni dei genitori, lo Stato deve rpedeisporre strumenti idonei per garantire il rispetto del diritto del genitore e del figlio non coabitante alla reciproca frequentazione e che a tal fine le misure devono essere rapide ed effettive e non stereotipate e automatiche.
Per tanto la lontana tra abitazioni non è di per se motivo sufficiente per disporre l’affidamento esclusivo del genitore.
Nel caso di specie è stato rilevato che la relazione dei servizi sociali aveva rilevato che la difficoltà di frequentazione della figlia con il padre erano legati a mere questioni di natura pratica , dovute alla distanza tra abitazioni, ma aveva rilevato pure che la minore voleva riallacciar ei rapporti con il padre.
Pertanto secondo i giudice della Cassazione era compito del giudice di merito e dei servizi sociali , rilevati gli ostacoli materiali che si frapponevano al mantenimento della relazione familiare del padre con la figlia, attivarsi per rimoverli , cose che non era stata fatta, in quanto si era limitato a organizzare incontri che non si potevano svolgere, senza tener conto della difficoltà logistiche ed economiche del padre.

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