202110.28
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Il Tribunale unico per la famiglia e le persone: una riforma necessaria ma con alcune criticità.

Una delle principali novità del disegno di legge delega di riforma del processo civile, prevede la auspicata creazione del tribunale unico per le famiglie e le persone, un passo necessario ed indispensabile ma che non manca di alcune criticità.

Sarà eliminato il Tribunale per i minorenni ed istituto un unico tribunale per le persone , per i minorenni e per le famiglie, che sarà composto dalla sezione distrettuale costituita presso la sede di ciascuna Corte di Appello, dalle sezioni circondariali costituite presso ogni sede di tribunale ordinario.

Le sezioni circondariali assumeranno le competenze assegnate al tribunale per i minorenni, in questo modo si avvicinerà cosi di più la giustizia ai cittadini , in quanto adesso la sede del Tribunale per i minorenni è istituita solo presso i capoluoghi di regione.

Le materie di competenza saranno: separazione e divorzio, affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, decadenza della responsabilità genitoriale(art 330 cc); Riconoscimenti dei figli nati da relazioni parentali , azione degli ascendenti per mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni8 art 317 bis cc); Affido temporaneo del minore; autorizzazione al matrimonio del minore; Amministrazione del patrimonio del minore e continuazione dell’esercizio di impresa.

La sezione circondariale si occuperà anche dei procedimenti che adesso sono di competenza del giudice tutelare e tutti quei procedimenti che hanno per oggetto la richiesta di risarcimento danni di natura endofamilairi.

Viene pertanto eliminata il dualismo di competenza istituito dopo la riforma del 2012 tra tribunale ordinario e tribunale dei minorenni nei procedimenti de poteste, che aveva porta ad una divisone in due dell’Istituto attribuendo al giudice specializzato, ovvero al Tribunale dei Minorenni la competenza sulle decisioni di decadenza e riservando al giudice ordinario la competenza su tutti gli altri tipi di limitazione, vedi affidamento esclusivo.

Le sezioni distrettuali avranno competenza oltre che come giudice di appello delle decisioni della sezione circondariale, in materia penale, di sorveglianza e di adozioni , oltre alla casse aventi ade getto la cittadinanza, l’immigrazione e i riconoscimento della protezione internazionale.

I giudici che faranno parte del Tribunale delle persone della Famiglia dovranno essere giudici specializzati e verrà meno il limite dell’assegnazione decennale nella funzione.

La procedura sarà unica ed uguale per tutti , senza l’attuale distinzione tra procedimenti disciplinati dal codice di rito ( separazione e divorzi) e giudizi sommariamente descritti dalla norme sul rito camerale .

Sulla procedura sebbene sia da salutare positivamente la standardizzazione del rito, emerge la prima criticità: nel nuovo rito infatti i provvedimenti decisori anche provvisori sono adottati da un giudice monocratico, sebbene questo sia un giudice altamente specializzato , sarebbe più opportuno, visto la delicatezza dei provvedimenti, che siano comunque presi da un organo collegiale.

Altra criticità secondo alcuni è quella relativa alle revisione in cui nel ricorso introduttivo in merito a procedimenti di separazione si debba necessariamente indicare ” un piano genitoriale che illustri gli impegni e le attività quotidiane dei minori, relativamente alla scuola, al percorso educativo, alle eventuali attività extra scolastiche , sportive, culturali e ricreative, alle frequentazione parentali ed amicali , ai luoghi abiutlamente frequetati , alle vacanze normalmente godute

Ci si chiede se sia opportuno che lo Stato ovvero il Giudice possa spengersi sul sindacato della vita di una famiglia fino a questo punto e conoscere la vita del minore in tutti questi dettagli.

Chi scrive ritene che laddove debbano essere presi provvedimenti che inevitabilmente incidano in modo dirompente sulla vita dei minori , è necessario che chi debba prendere questi decisone conosca a fondo le loro abitudini, in modo che la decisone possa essere presa rispettando davvero i best interest of child, più il provvedimento sarà dettagliato e meno darà adito ad interpretazioni e ulteriormente conflitti.

Altra criticità sta al punto 23 dove si prevede che : “in presenza di allegazione di violenza domestica o di genere…. si adottano necessarie misure di salvaguardia delle vittime.

La ratio della norma è giustissima perché tende a reprimere ogni forma di violenza, tuttavia è inaccettabile che i provvedimenti restringenti possono essere adottati sulla base di una semplice allegazione , senza che vi debba essere una reale riscontro di prova, quanto meno sommaria della sussistenza della violenza.

La riforma prevede inoltre che in ogni stato e grado del procedimento il Giudice possa invitare la parti all mediazione familiare, tale disposizione è uguale a quella contenuta nella norme relative al processo civile diritto, norma assunte nell’ottica di favore ogni procedimenti di ADR, al fine di alleggerire il ruolo del Giudice con lo scopo di poter ottenere decisioni più veloci, tuttavia se nel processo civile e commerciale la figura del mediatore a cui le parti debbono rivolgersi è normata, questo non accade nel diritto di famiglia , ad oggi ed anche all’entrata in vigore della suddetta riforma la figura professionale del mediatore familiare non ha una sua regolamentazione.

E’ auspicabile quindi che presto di proceda ad una regolamentazione di questa figura professionale .

Saranno inoltre riordinate le disposizioni in materia di ascolto del minore , anche alla luce della normativa sovranazionale.

Per quanto riguarda invece le domande congiunte di separazione personale dei coniugi , di divorzio e di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio , è dedicato un unico rito modellato sul procedimento previsto dall’art 711 cpc. : nel ricorso dovranno essere indicate le condizione reddituali e patrimoniali dei coniugi e degli oneri a carico della aprite , prevedendo che l’udienza di tentativo di conciliazione si possa anche svolgere tramite lo scambio di note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare.

Cosi come l’ obbligatoria presenza della parti nei procedimenti di modifica della condizioni di separazione e modifica delle condizioni relative ai figli di genitori non coniugati, dovrebbe venire meno o limitata ai soli casi in cui siano le parti a richiederlo o nell’ipotesi in cui sia il Tribunale a ritenere necessario un approfondimento in merito alle condizioni proposte dalle parti.

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