201502.17
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La mediazione familiare reclama il suo spazio

La mediazione familiare quale ADR (metodo alternativo di risoluzione delle controversie) anche alla luce del nuovo intevento normativo in tema di diritto di famiglia (la 162 del 10 novembre 2014), che ha convertito la disposizione normativa di cui al Dl 132/2014 introducendo nel nostro ordinamento la negoziazione assistita, nuovo strumento alternativo di risoluzione delle controversie con la sola esclusione dei diritti indisponibili e delle controversie in materia di lavoro,è stata ancora una volta snobbata se non per un timido accenno perdendo l’ennesima occasione di fare chiarezza.

Ma vediamo perchè. La negoziazione assistita è un accordo gestito dagli avvocati delle parti, con tempi di conclusione non superiore a tre mesi; per alcune materie di diritto civile la procedura di negoziazione assistita è obbligatoria, ma non per le separazioni dove è invece facoltativa. E’ una vera propria trattativa posta in essere dagli avvocati delle parti i quali una volta raggiunto l’accordo e sottoscritto, dovranno richiedere il nulla osta del Procuratore della Repubblica e una volta ottenuto e registrato all’ufficiale di stato civile, viene quindi meno il passaggio dell’omologa in Tribunale.

La coppia che potrà scegliere la negoziazione assistita per la risoluzione del conflitto, sarà necessariamente alla ricerca di un accordo di separazione che al momento della scelta della procedura è ben lontano dall’essere raggiunto. Le parti si rivolgono ad un professionista perché le aiuti a trovare un accordo in via stragiudiziale, dato che coloro che si presentano davanti all’avvocato non avranno quasi certamente alcun spirito conciliativo; il più delle volte saranno pervasi da sentimenti di rabbia rancore e risentimento verso l’altra parte e l’avvocato, anche se vorrà procedere alla negoziazione, si ritroverà a lavorare con una coppia che difficilemente comunica. Di conseguenza se questi non sarà adeguamente formato alla gestione delle ADR, la negoziazione avrà pochissime possibilià di successo.
La mediazione assistita prevede inoltre la presenza necessaria di due avvocati, uno per parte a differenza di quanto può accadere ad esempio nella classica separazione consensuale in cui è sufficiente anche la presenza di un solo avvocato per entrambe le parti, questo secondo le intenzioni del legislatore al fine di tutelare il coniuge più debole, ed avere una trattativa più equa.

Questa argomentazione non convince ma al contrario tale situazione non fa altro che sottolineare l’aspetto conflittuale piuttosto che l’aspetto conciliativo della separazione; gli avvocati che assistono le parti che hanno aderito alla negoziazione assistita qualora questa non avesse esito positivo potranno successivamente adire la via giudiziale, assistite dagli stessi legali ed anche se esiste un obbligo morale di non utilizzare quanto è emerso in sede di negoziazione nel successivo processo è difficilmente ipotizzabile che la parte, in qualche modo, non se ne usi e agisca come se le ignorasse.

Si è voluto scopiazzare un procedimento che, sopratutto nei paese anglosassoni, è molto diffuso e funziona moltissimo, quello della pratica collaborativa, con la differenza però che in quel caso il legale che assiste la parte nella procedura collaborativa è, in primo luogo, specificatamente formato e, in secondo luogo, qualora la pratica fallisse non può seguire il cliente nel successivo giudizio.
In tema di seprazione quindi lo strumento che meglio si addice alla risoluzione extragiudiziale della controversia, a parere di chi scrive, sembrerebbe essere la mediazione familiare, istituto e praticamento sempre snobbato dal legislatore anche in questa nuova riforma se non rammentata in maniera molto marginale. E’ condannabile pertanto l’atteggiamento del legislatore che ha voluto favorire il procedimento di negoziazione assistita piuttosto che la mediazione familiare o anche la pratica collaborativa, con l’ inevitabile conseguenza che delegare agli avvocati tout court il compito di gestire la negoziazione assistita in tema di separazione senza lo specifico obbligo di una formazione, significa assegnare tale compito a chi non è stato specificamente formato a tale compito, come al contrario lo sono i mediatori familiari che possono comunque essere anche avvocati, ma che hanno una formazione specifica. Questa mancata chiarezza non favorisce certamente la soluzione concordata del conflitto che è alla base della riforma.

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